mar 26 NOVEMBRE 2024 ore 09.52
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L’Articolo 18 ed il nostro Paese…..

di Claudio Mazzoccoli

Si sta facendo dell’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori il nuovo elemento di ricatto sociale. Questo è evidente.

La memoria storica, l’elemento che dovrebbe guidare un popolo attento ed avvezzo alla democrazia, sembra mancare alla opinione pubblica.

La politica che, invece, di memoria ne ha tanta, cavalca l’ignoranza popolare e fa tutto quello che vuole. E’ fondamentale, quindi, riposizionare le cose per capire se qualcosa sta accadendo e cosa. L’ analisi sarebbe lunghissima ma, vi assicuro, qualcuno dovrà pure farla.

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Vorrei che qualcuno mi convincesse da un lato che l’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori rappresenta una violazione della Costituzione e dall’altro che rimuoverlo non rappresenta invece una grave violazione della medesima.

Vorrei che qualcuno mi convincesse che dipende proprio dall’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori il fatto che non c’è lavoro in Italia.

Vorrei che qualcuno mi convincesse che dipende proprio dall’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori il fatto che in Italia ci sono il Precariato ed una disoccupazione giovanile quasi al 40%.

Vorrei ancora sapere se esiste una statistica o una lista dei connazionali che, secondo chi chiede la abolizione dell’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, stanno causando questo caos nel paese.

Vorrei che qualcuno mi convincesse che dipendono proprio dall’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori le “Baby Pensioni”, le pensioni d’Oro ed i mega emolumenti a Manager e Funzionari dello Stato.

Vorrei che qualcuno mi convincesse che dipendono proprio dall’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori le assunzioni che negli anni 80 e 90 hanno trasformato la amministrazione pubblica in una specie di “centro accoglienza” per ogni tipo di persone, fino a diventare uno dei sistemi per presentare il paese come in “piena occupazione”, nonché un comodo ammortizzatore sociale pagato non da tutti ma solo da chi le tasse le paga sul reddito effettivo (quindi lavoratori dipendenti e pensionati……..)

Vorrei che qualcuno mi convincesse che dipendono proprio dall’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori la Economia Sommersa ed il Lavoro Nero che, al pari delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione (di un tempo…) , sono diventati l’attuale sostegno della Economia, a leggere i numeri del Sommerso e della Evasione Fiscale e Contributiva.

Perchè se tutte queste cose non sussistono, allora c’è qualcosa che non ci viene detto o che non riusciamo a capire.

La Costituzione delle Repubblica Italiana cita il lavoro molte volte. Nella appendice in fondo gli articoli principali in cui di lavoro si tratta.

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro

Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

Art. 39. L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 46.  Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 99. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 120. La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Firenze, 27 settembre 2014