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Coordinare la complessità dei sistemi di gestione ambientale. Le acque meteoriche.

di Pasquale Falco

 

“Cade la pioggia e tutto lava, cancella le mie stesse ossa.
Cade la pioggia e tutto casca e scivolo sull’ acqua sporca.
Si, ma a te che importa poi, rinfrescati
se vuoi questa mia stessa pioggia sporca”.
Negramaro

 

Ricalcando il Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 152/2006, nella Parte Terza all’ art. 113: “Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”, la presente analisi vuole evidenziare che la normativa implementa tutte quelle azioni da utilizzare per prevenire rischi idraulici ed ambientali.

D’altro canto la citata regolamentazione conferisce alle singole Regioni la facoltà di regolamentare le immissioni di acque meteoriche nei corpi ricettori: fogne, corpi idrici superficiali, suolo.

Nell’ economia della presente riflessione, occorre evidenziare che, in base alla normativa, le immissioni, cioè gli scarichi di qualsiasi tipologia di refluo, devono avere un contenuto di inquinanti inferiore ai valori limite fissati e tabellati.

Tali contenuti di inquinanti superiori ai valori limite rendono obbligatori trattamenti depurativi dei reflui, prima di poterne effettuare lo scarico.

Le Regioni, investite della facoltà di pianificazione normativa, possono innanzi tutto mettere in atto forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.

Laddove non ricorrano apposite regolamentazioni, le acque meteoriche nel loro complesso non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla disciplina sulla tutela delle acque.

La regione Campania, con il Regolamento n. 6 del 2013, ha introdotto una indiretta e parziale regolamentazione delle acque meteoriche dilavanti.

Questo ha riguardato, principalmente, i criteri di assimilazione delle acque reflue per alcune attività produttive, alle acque reflue domestiche, cioè ai reflui che si producono nelle civili abitazioni e che hanno un contenuto di inquinanti abbastanza tipico e limitato.

Il Regolamento ha anche stabilito che, le acque di ruscellamento superficiale e cioè quelle:

-       che colano dalle superfici adibite a tetto e/o;

-       che defluiscono lungo le aree esterne delle indicate attività e che sono:

                   - adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico);

                   - al transito e/o al parcheggio, dei clienti e/o delle maestranze in particolare:

                   parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade, autostrade e rispettive aree pertinenziali, che non rientrano nella fattispecie di acque reflue.

Tali immissioni non sono soggette ad autorizzazione, a meno che non vengano convogliate in un corpo idrico superficiale: fiume, lago.

La regolamentazione operata, purtroppo, non ha riguardato le acque meteoriche dilavanti che si producono su superfici in connessione funzionale con le attività produttive.

Neppure ha riguardato le acque dilavanti che si producono in opifici ad elevato impatto ambientale: industrie chimiche, petrolifere e quelle che operano nel trattamento rifiuti e quindi suscettibili di essere molto inquinate.

Pertanto, al fine di valutare i diversi flussi di acque meteoriche dilavanti e la necessità di una loro autorizzazione allo scarico in funzione del contenuto di inquinanti, viene proposta una tabella, elaborata sulla base di alcune caratteristiche che una superficie incidente può possedere, vale a dire:

  • la connessione funzionale con le attività produttive;
  • l’impermeabilizzazione della superficie;
  • la presenza di una rete di raccolta e collettamento a servizio della superficie incidente.

Acque meteoriche, caratteristiche superfici incidenti, aspetti autorizzativi

Tipologia reflui/acque

Superficie incidente in connessione funzionale con attività inquinanti

Superficie incidente impermeabilizzata

Superficie incidente dotata di una rete di raccolta e collettamento

Interventi consigliati o

annotazioni

Aspetto autorizzativo

Acque meteoriche di dilavamento che hanno natura di reflui industriali

SI

 

SI

 

SI

 

Nessuno

Scarico in corpo ricettore previa autorizzazione

SI

 

SI

 

 

NO

Si ritiene necessario il collettamento perché reflui industriali

SI

 

 

NO

 

NO

Si ritengono necessari impermeabilizzazione e collettamento perché reflui industriali

SI

 

 

NO

SI

 

Si ritiene necessaria impermeabilizzazione perché reflui industriali

Acque meteoriche che, pur non avendo natura di refluo, vanno a costituire fisicamente uno scarico

 

NO

SI

 

SI

 

Nessuno, in quanto le acque meteoriche sono collettate

Scarico in fogna previo parere preventivo, in altro corpo ricettore  previa autorizzazione

 

NO

 

NO

SI

 

Nessuno, in quanto le acque meteoriche sono collettate (e quelle di infiltrazione non comporterebbero problematiche ambientali)

Acque meteoriche di ruscellamento che non hanno natura di reflui

 

NO

SI

 

 

NO

Nessuno, in quanto la dispersione non comporterebbe problematiche ambientali

Escluse dall’ambito di applicazione della disciplina degli scarichi

 

NO

 

NO

 

NO

Nessuno, in quanto la dispersione e la infiltrazione non comporterebbero problematiche ambientali


La tabella, così come elaborata, può rendere agevole la verifica della coesistenza, o meno, delle tre caratteristiche, le cui varie combinazioni portano alla individuazione di tre flussi di acque di dilavamento aventi diverse caratteristiche.

In linea generale, le acque meteoriche, che interessano superfici connesse funzionalmente alle attività produttive, generano un flusso di acque meteoriche che si sostanzia in un vero e proprio scarico di acque reflue industriali, per il quale è necessaria una autorizzazione preventiva.

Di base, sia che piova sia che non piova, queste aree, che hanno una forte predisposizione a ricoprirsi di sostanze inquinanti in quanto connesse funzionalmente alle attività produttive, devono essere dotate di impermeabilizzazione.

L’assenza di una adeguata barriera causerebbe la penetrazione di acque contenenti inquinanti nel suolo.

Laddove, eventualmente, questa sia assente ne va imposta la realizzazione.

Tali superfici, inoltre, dovranno essere dotate anche di un sistema di captazione e collettamento delle dette acque, al fine di evitarne il ruscellamento e non favorire la dispersione di inquinanti.

Al contrario se le superfici sono costituite da aree pulite, perché non in connessione funzionale con le attività produttive, altrimenti individuate, le acque meteoriche incidenti restano puramente e semplicemente acque meteoriche: le coperture degli edifici, le pavimentazioni esterne per il transito e il parcheggio, le aree a verde.

Ai fini autorizzativi queste acque sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina degli scarichi ed esulano dal regime amministrativo e tabellare previsto dal Testo Unico Ambientale.

Pur tuttavia, occorre valutare se le superfici sui cui si formano siano dotate o meno di una impermeabilizzazione e di una rete di captazione e collettamento.

Laddove non è presente la rete di captazione e collettamento, a prescindere dalla impermeabilizzazione delle superfici, tra l’altro non necessaria in quanto, in sua assenza, si infiltrerebbero nel suolo acque non inquinate, resta confermata l’esclusione dal regime autorizzativo previsto dal TUA.

Al contrario, se le superfici sono dotate della suddetta rete di collettamento, sempre a prescindere dalla presenza di una impermeabilizzazione, tutte le acque meteoriche incidenti, in caso di impermeabilizzazione o buona parte delle stesse, detratta quella quota che si infiltrerebbe in assenza di impermeabilizzazione, hanno necessità di un recapito in un corpo recettore attraverso una condotta fisica.

Pertanto, la condotta fisica attraverso la quale avviene il recapito, pur non sostanziando uno scarico vero e proprio, in quanto immette acque meteoriche, se trova recapito in fogna, necessita di un parere preventivo del gestore della rete fognante ed è comunque ammessa.

Mentre in caso di recapito in corpo idrico superficiale, per la realizzazione e l’attivazione di tale immissione, occorre comunque una autorizzazione preventiva.

In conclusione, è utile porre in evidenza che la presenza di una rete di collettamento favorirebbe in tutti i casi prospettati un agevole inserimento di strutture finalizzate alla diversificazione di acque di prima pioggia da acque di seconda pioggia; tale aspetto sarà trattato a parte con un ulteriore articolo.

Napoli, 23 marzo 2019