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La nuova classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
di Pasquale Falco

 

PLASTICA RIFIUTIIl Decreto Legislativo, D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152, definito Testo Unico Ambientale, TUA, in quanto contiene buona parte delle norme dettate per il rispetto dell’ambiente e della salute umana, sin dalla sua emanazione, ha subito numerose integrazioni e modifiche.

Ultime in ordine di tempo sono state quelle apportate dal D. Lgs n. 116/2020, norma di recepimento nazionale della Direttiva 2018/851/Ue, che ha sancito il passaggio dal modello di economia lineare a quella circolare.

Tali ultime modifiche hanno interessato soprattutto la Parte Quarta del TUA, quella che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, e hanno portato, tra le altre cose, alla riformulazione dell’elenco dei rifiuti urbani e di quello dei rifiuti speciali, in vigore dal 1 gennaio 2021.

Nella nuova versione, partendo dalla riconferma delle preliminari e generali classificazioni dei rifiuti, di cui all’art. 184 co.1, in base al quale sono classificati, secondo l’origine, in:

  • rifiuti urbani e
  • rifiuti speciali, e,

secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

  •  rifiuti pericolosi (per questo aspetto si ricorda che per definizione un rifiuto si definisce pericoloso se presenta una o più caratteristiche di cui all’Allegato I della Parte Quarta del TUA) e
  •  rifiuti non pericolosi,

al co.2 dell’art. 184, vengono definiti rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter quest’ultimo riferimento normativo contiene l’elenco delle varie tipologie di rifiuti urbani.

Nella tabella seguente è riportato tale elenco del testo vigente, messo a confronto con quello previgente, per evidenziare le modifiche introdotte col D. Lgs 116/2020; i due elenchi sono ulteriormente contraddistinti, per comodità, in tale tabella, con le prime lettere maiuscole dell’alfabeto.

ELENCO VIGENTE ED ELENCO PRECEDENTE DEI RIFIUTI URBANI

 

Ai sensi dell’art. 183 co.1 lett. b-ter, per rifiuti urbani si intendono:

Elenco previgente

A

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

B

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, co. 2, lett. g);

C

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

D

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

E

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

F

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché’ gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Analizzando le varie tipologie dell’elenco vigente, si può constatare che nella definizione della prima categoria di cui alla lettera A, è stato eliminato dalla dizione dei “rifiuti domestici” il riferimento circa il luogo di provenienza dei detti rifiuti (“da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione”, presente nella versione precedente), ritenendosi evidentemente già sottinteso il luogo di produzione nell’aggettivo “domestici”.

Al contrario è stato aggiunto il riferimento alla differenziazione dei rifiuti, elencandone varie frazioni merceologiche e sottolineando, 4indirettamente, l’importanza dell’obbligo previsto all’art. 205 co. 6-quater, che recita: “La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili”.

Proseguendo l’esame dell’elenco, si evidenzia che, mentre la definizione dei rifiuti urbani della lettera D (i rifiuti abbandonati su vari tipi di aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico) è rimasta immutata, e quella dei rifiuti della lettera C ha subito solo una piccola aggiunta (ai rifiuti da spazzamento strade si sono aggiunti quelli “provenienti dallo svuotamento dei cestini portarifiuti”), al contrario, importanti variazioni sono state introdotte per i rifiuti di cui alla lettera B.

Le modifiche a tale definizione hanno prodotto la variazione dei criteri di individuazione di quelli che in precedenza venivano definiti “assimilabili/assimilati ai rifiuti urbani”, cioè di quei rifiuti che, seppur prodotti da utenze non domestiche (attività commerciali, imprenditoriali, artigianali), per quantità e qualità potevano considerarsi alla stregua dei rifiuti urbani.

Sempre in precedenza essi venivano individuati mediante regolamenti comunali, ed ora individuabili grazie ad un doppio elenco di tipologie di rifiuti e di attività che li producono.

india-slum-toiletTra l’altro si è sancito l’appartenenza di questi rifiuti a quelli urbani a tutti gli effetti, eliminandone il riferimento all’obbligo di non pericolosità e sancendo di fatto la scomparsa della dizione “assimilabili/assimilati ai rifiuti urbani”.

Per quanto concerne i rifiuti di cui alle ultime due lettere, per la lettera E, le modifiche hanno portato alla riscrittura della definizione, con la precisazione che i rifiuti di questa tipologia devono provenire dalla “manutenzione del verde pubblico” (diversamente dalla forma precedente e più generica di “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi”), aggiungendo sia degli esempi, foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, sia i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.

Infine da questa tipologia sono stati eliminati i rifiuti vegetali da aree cimiteriali, che, però, sono stati inseriti nell’ultima tipologia (lettera F), dandole una certa organicità e specificità relativamente ai luoghi di produzione.

 Napoli, 27 novembre 2020