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La nuova classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. Approfondimenti
di Pasquale Falco

 

 

Dopo aver analizzato le modifiche introdotte dal D.Lgs 116/2020 all’elenco dei rifiuti urbani, occorre sottolineare che il legislatore ha ritenuto utile “rafforzarlo”, sancendo l’esclusione di una serie di rifiuti dalle tipologie di quelli urbani.

Infatti, un successivo passaggio normativo (art. 183 co.1, lett. b-sexies) contiene la seguente formulazione:

i rifiuti urbani non includono i rifiuti

  • della produzione,
  • dell’agricoltura,
  • della silvicoltura,
  • della pesca,
  • delle fosse settiche,
  • delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue e i fanghi di depurazione,
  • i veicoli fuori uso,
  • i rifiuti da costruzione e demolizione”.

3Tale precisazione di esclusione dai rifiuti urbani anticipa in un certo modo alcune modifiche introdotte al nuovo elenco dei rifiuti speciali, riportato all’art. 184 co. 3 del TUA; a ben vedere, in effetti, l’elenco vigente sembra discostarsi poco da quello previgente, a meno di piccole aggiunte in alcune sue tipologie, apportate a vantaggio di una maggiore precisazione, e appunto di alcune esclusioni.

Nella tabella seguente, si riporta l’elenco delle varie tipologie di rifiuti speciali, così come previste dal detto art. 184; anche in questo caso, si è ritenuto utile aggiungere a confronto l’elenco previgente, per evidenziarne le variazioni introdotte.

ELENCO VIGENTE ED ELENCO PRECEDENTE DEI RIFIUTI SPECIALI

Ai sensi dell’art. 184 co. 3 , sono rifiuti speciali

Testo previgente dell’art. 184 co. 3, sono rifiuti speciali

a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca; a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 c.c.;

 
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché’ i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni  artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter); h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
i) i veicoli fuori uso.  

Soffermandosi, quindi, sulle esclusioni operate dall’elenco attuale rispetto a quello previgente (rifiuti della silvicoltura, delle fosse settiche, delle reti fognarie, i veicoli fuori uso), occorre evidenziare che esse appaiono comunque singolari, e in definitiva sono da considerarsi fittizie, in quanto vengono escluse, in pratica, quelle stesse categorie di rifiuti che l’art. 183 co.1, lett. b-sexies esclude dal novero dei rifiuti urbani, e che pertanto, proprio perché escluse dall’elenco dei rifiuti urbani, sono da riconfermarsi come tipologie di rifiuti speciali.

Proseguendo, va evidenziato che nelle definizioni di cui alle lettere c), d), e), ed f), che ricomprendono una serie di rifiuti speciali (da lavorazioni4 industriali, artigianali, da attività commerciali, di servizio), compare la condizione “se diversi da quelli di cui al comma 2”, che, di per sé, costituisce un riferimento diretto all’elenco dei rifiuti urbani e che pertanto consente la deduzione di due aspetti importanti, che andranno valutati caso per caso per ciascuna tipologia di attività, riportati di seguito:

  • le lavorazioni indicate producono rifiuti speciali, ma producono anche rifiuti urbani, anzi, invertendo l’ordine, si potrebbe addirittura dire che alcune attività producono rifiuti urbani e altri rifiuti, che, qualora diversi dai rifiuti urbani, sono rifiuti speciali;
  • i rifiuti urbani non vengono prodotti solo in ambito domestico, ma possono essere prodotti anche da altre fonti, purché “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, così come indicati in appositi elenchi di rifiuti (allegato L-quater alla parte quarta del TUA) e prodotti da una serie di attività economiche (allegato L-quinquies alla parte quarta del TUA); tale aspetto costituisce in pratica la nuova disciplina di individuazione di quei rifiuti che in precedenza venivano definiti “speciali assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani”.

Infine, per la definizione relativa alla categoria dei rifiuti di cui alla lettera h), a cui è stata aggiunta l’espressione “se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter”, va evidenziato che la condizione indicata costituisce anch’essa un rimando, stavolta indiretto (appunto attraverso l’art. 183 co. 1 lett. b-ter), all’elenco dei rifiuti urbani; pertanto anche per la categoria dei rifiuti da attività sanitarie ci si trova nella stessa condizione delle anzidette casistiche di cui alle lettere c), d), e), ed f).

Napoli, Emergenza RifiutiIn conclusione, valutare se un rifiuto è da ricomprendere tra quelli urbani o tra quelli speciali, per quanto sembri agevole la verifica dell’appartenenza all’uno o all’altro elenco sulla base degli elenchi e tabelle indicate, è una operazione non sempre facile, con numerose ricadute pratiche anche di importanza notevole. Basti pensare agli adempimenti a carico dei produttori di rifiuti speciali (valutazione delle caratteristiche di pericolosità, esecuzione di campionamenti e caratterizzazione, attribuzione del codice EER, gestione attraverso un deposito temporaneo, assicurazione della tracciabilità attraverso il Registro Elettronico di carico e scarico e attraverso i formulari) e alle conseguenze, anche penali, in caso di inosservanza.

Allo stesso modo, per i produttori “non domestici”, ma anche per i Comuni, è fondamentale comprendere se alcuni rifiuti rientrano tra quelli urbani; infatti, alla luce sempre delle modifiche introdotte dal D. Lgs 116/2020.

Tali rifiuti possono essere prelevati, per un loro successivo trattamento/smaltimento, sia attraverso il circuito di raccolta del servizio pubblico, sia attraverso circuiti alternativi, presenti sul libero mercato ed operanti in regime di concorrenza.

Tale ultima eventualità può comportare per il produttore di rifiuti urbani non domestici un duplice vantaggio economico, sia perché potrebbe Napoli, Emergenza Rifiutisostenere costi inferiori in caso di affidamento a circuito di raccolta alternativo, sia evitando il pagamento della parte variabile della tariffa per lo smaltimento, pur continuando a corrispondere la parte fissa della tariffa a fronte dei servizi indivisibili, forniti dall’Ente locale.

Lo stesso Comune, infine, cui va inviata una notifica, da parte del produttore, per comunicare il tipo di circuito di raccolta che si intende utilizzare, è tenuto al rispetto delle corrette modalità di contabilizzazione ai fini degli obblighi di raccolta differenziata.

Napoli, 1 dicembre 2020