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Il corretto trattamento delle acque reflue utilizzate nelle attività domestiche

di Pasquale Falco

 

 

Non ci siamo mai chiesti perché l’acqua
nell’accoglierla in sé diventa cielo; ma se ci
saremo arricchiti (e quale ricchezza) della visione
del mare che si dona alla luce del giorno o di
quella di un corso di fiume appena esca da un
gomito umbratile, la domanda ha già la sua
risposta: l’acqua si crisma nella luce

Antonino Salvatore Anile – L’acqua diventa cielo

 

L’acqua è una risorsa preziosissima.

L’uomo, oltre che per il consumo potabile, la utilizza nelle abitazioni e nelle attività produttive per gli usi più disparati.

L’utilizzo della risorsa acqua ha come conseguenza un suo inquinamento più o meno accentuato e la sua trasformazione in un rifiuto liquido, le acque reflue.

Per preservare la qualità dei corpi idrici superficiali (fiumi, laghi), del suolo e delle falde sotterranee, che costituiscono assieme ai sistemi fognari i punti di recapito (corpi recettori) in cui vengono effettuati gli scarichi, è necessario sottoporre le acque reflue ad un trattamento depurativo.

Solo successivamente possono essere reimmesse nell’ambiente, cioè scaricate.

Con questo articolo, diamo inizio ad un percorso di approfondimento per presentare una panoramica sugli aspetti autorizzativi per una particolare tipologia di acque reflue, le acque reflue assimilate alle acque domestiche.

Per le quali, grazie al loro carico inquinante intermedio rispetto ai reflui industriali e ai reflui domestici, è prevista una regolamentazione semplificata.

 

 

Laudato si’, mi’Signore, per sor’acqua,
la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta

San Francesco d’Assisi

 

normative_acque_reflueLa normativa ambientale detta i criteri per le procedure di autorizzazione degli scarichi in funzione del grado di inquinamento dei reflui e fissa i valori limite di emissione (V.L.E.), in funzione del corpo recettore (fogna o corpo idrico superficiale).

Le acque reflue industriali, definite come “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”, per essere scaricate, necessitano di una autorizzazione preventiva.

Al contrario le acque reflue domestiche (A.R.D.), provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, non richiedono autorizzazione.

Infatti, sono sempre ammesse nelle reti fognarie per il loro contenuto di inquinanti non elevatissimo e per le loro quantità non considerevoli.

Alcune categorie di acque reflue, pur non essendo per genesi A.R.D., non si discostano molto da esse per un carico di inquinanti analogo o di poco superiore, per cui possono essere assimilate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, alle stesse A.R.D. dalla normativa nazionale (art. 101 Testo Unico Ambientale, TUA) e quella regionale (Regolamento n. 6/2013).

L’elenco, di cui all’art. 101 del TUA, è riproposto nella tabella seguente.

Acque reflue assimilate alle A.R.D. ai sensi dell’art. 101 del D. lgs 152 /2006

Art. 101 comma e lettera

Testo normativo

co.7 lett.a)

Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o della silvicoltura.

co.7 lett.b)

Imprese dedite ad allevamento di bestiame.

co.7 lett.c)

Imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

co.7 lett.d)

Impianti di acquacoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

co.7 lett.e)

Reflui aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

co.7 lett.f)

Attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

co.7 -bis

Le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, ai fini dello scarico in pubblica fognatura. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l’Ente di governo dell’Ambito e il Gestore d’Ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono
in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.

 

 

 

 

Scorrendo la tabella si riscontrano attività che attengono a determinati settori, quali la coltivazione del terreno e la silvicoltura (co.7 lett. a), l’allevamento (co. 7 lett. b), la trasformazione o la valorizzazione della produzione agricola di attività in connessione funzionale con le imprese agricole (co.7 lett. c), l’acquacoltura e piscicoltura (co.7 lett. d), le attività termali (co.7 lett. f); compaiono inoltre, due categorie ulteriori, quella dei frantoi oleari, categoria introdotta successivamente (co. 7-bis) e un’ultima categoria di acque reflue (co. 7 lett. e), per la quale si sostanzia un rimando diretto alla regolamentazione regionale, effettuata col detto regolamento n. 6/2011.

I vantaggi derivanti dalla procedura di assimilazione alle A.R.D. sono diversi:

  • per l’attività che effettua l’immissione, la non obbligatorietà dell’autorizzazione allo scarico permette di godere di una concreta semplificazione burocratica.
  • Nell’art. 124 co. 1 del TUA si legge: “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati” e al successivo co. 4: “In deroga al co.1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvati dall’Ente di governo dell’Ambito”.

Se ne deduce che le immissioni di A.R.D. e quelle di acque reflue assimilate alle A.R.D. non sono soggette ad una preventiva autorizzazione, ma sono sempre ammesse in fogna, purchè ImpiantoDepurazionevengano rispettati i regolamenti dati.

  • inoltre, la depurazione, effettuata in un unico, grande e controllato sistema di depurazione, posto a valle del sistema fognario e in grado di assicurare il trattamento depurativo anche di tanti flussi di acque reflue nel rispetto dei limiti per lo scarico finale, costituisce effettiva economia di scala.

Lo scenario alternativo, fatto di numerosi e piccoli impianti di trattamento, non garantisce la stessa efficacia depurativa complessiva.

Al fine di garantire comunque una valida azione depurativa, è statuito che, in assenza di limiti stabiliti dall’Autorità competente, o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale, è obbligatoriamente richiesto il rispetto dei V.L.E. della Tabella 3 dell’Allegato 5 Parte Terza D. lgs 152/2006.

D’altro canto, l’Autorità Competente, cioè l’Ente che dispone l’immissione e che è anche Autorità di controllo, svolge attività finalizzate alla verifica e al controllo sul reale contenuto di inquinanti.

Infatti “per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione” ed inoltre “tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del co. 7 lett. e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che ……. va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo”.

Da questo consegue innanzitutto che anche quelli di A.R.D. e di A.R. assimilate alle domestiche possono essere definiti scarichi, pur essendo semplici immissioni, e che, inoltre, tutte le tipologie di scarico sono sottoposte a verifica a mezzo del “pozzetto fiscale”, ad eccezione degli scarichi di A.R.D. e, tra quelli assimilati, solo di quelli assimilati ai sensi dell’art. 101 co. 7 lett. e (anche se la regolamentazione regionale, come si vedrà, introduce ulteriori limitazioni), per i quali non c’è obbligo, immediatamente prima dell’immissione, della presenza di un pozzetto fiscale, attraverso il quale è possibile effettuare campionamenti per i controlli.

 Napoli, 7 settembre 2020