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ATO, Il Tar della Campania dà ragione al Comune di Acerra e sospende il decreto di nomina di un commissario ad acta per l’esercizio di poteri sostitutivi

Il Tar della Campania ha sospeso oggi il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 326 del 31 dicembre 2014 che nominava un Commissario ad acta per esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Acerra per la sottoscrizione della convenzione dell’Ato. Questa mattina la sospensione da parte del Tribunale amministrativo regionale dopo che la Giunta, guidata dal Sindaco Raffaele Lettieri, con delibera del 22 gennaio 2015 aveva deciso di impugnare dinanzi al Tar il Decreto sull’Ato.
La decisione di adire il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania trova origine dalla considerazione che l’art. 6 della Legge regionale n. 4/07 disponeva che i Comuni esercitassero in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio per la gestione associata dei rifiuti. A tal fine i comuni si sarebbero dovuti associare, in base alla Legge regionale n. 5 del 2014 secondo il disciplinare tipo della convenzione, adottato dalla Giunta Regionale. Disciplinare approvato senza modifiche dal Comune di Acerra, mentre altri Comuni dell’Ato 1 hanno approvato uno schema di convenzione non coincidente con il richiamato disciplinare regionale.
In più, con deliberazione n. 23 del 19/7/2014 il Consiglio comunale di Acerra aveva dato il via libera, all’unanimità, alla proposta della Giunta di approvazione dello schema di convenzione Ato predisposto dalla Regione, delegando il Sindaco per la sottoscrizione, così garantendo la possibilità al Comune di formulare la proposta di fuoriuscita dall’Ato, come previsto dall’art. 5 comma 2 della legge regionale.
Già a dicembre 2014 il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, aveva ribadito alla Regione “l’assoluta insussistenza dei presupposti per procedere al minacciato esercizio dei poteri sostitutivi regionale nei confronti del Comune di Acerra”, rappresentando, invece che tali poteri sostitutivi erano esercitabili solo nei confronti dei Comuni che avessero adottato uno schema di Convenzione diverso da quello obbligatorio, predisposto dalla Regione, ma non anche nei confronti del proprio Comune che ha puntualmente adempiuto ad ogni obbligo di legge.
Nonostante le reiterate controdeduzioni comunali, il Presidente della Regione Campania ha adottato il decreto n. 326 del 31/12/2014 di nomina di commissario ad acta, decreto impugnato dal Comune con delibera del 22, ma poi oggi sospeso dal Tar.

Acerra, 29 gennaio 2015