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ATO, Il Tar della Campania conferma, per il solo Comune di Acerra, la sospensione del decreto di nomina di un commissario ad acta per l’esercizio di poteri sostitutivi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), con un’Ordinanza del 25 febbraio, ha confermato per il solo Comune di Acerra, la sospensione (disposta in un primo momento con decreto d’urgenza il 28 gennaio 2015) del decreto di nomina del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris di commissario ad acta per l’esercizio di poteri sostituivi per l’organizzazione ed erogazione in norma associata, all’interno dell’A.T.O. di pertinenza, del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati.
Il Tar, pertanto, ha confermato la sospensione solo per il Comune di Acerra del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 326 del 31 dicembre 2014 che nominava il Commissario ad acta. La Giunta comunale di Acerra, guidata dal Sindaco Raffaele Lettieri, con delibera del 22 gennaio 2015 aveva deciso di impugnare dinanzi al Tar questo stesso Decreto.
La decisione di adire il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania trova origine dalla considerazione che l’art. 6 della Legge regionale n. 4/07 disponeva che i Comuni esercitassero in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio per la gestione associata dei rifiuti. A tal fine i comuni si sarebbero dovuti associare, in base alla Legge regionale n. 5 del 2014 secondo il disciplinare tipo della convenzione, adottato dalla Giunta Regionale. Disciplinare approvato senza modifiche dal Comune di Acerra, mentre altri Comuni dell’Ato 1 hanno approvato uno schema di convenzione non coincidente con il richiamato disciplinare regionale.
In più, con deliberazione n. 23 del 19/7/2014 il Consiglio comunale di Acerra aveva dato il via libera, all’unanimità, alla proposta della Giunta di approvazione dello schema di convenzione Ato predisposto dalla Regione, delegando il Sindaco per la sottoscrizione, così garantendo la possibilità al Comune di formulare la proposta di fuoriuscita dall’Ato, come previsto dall’art. 5 comma 2 della legge regionale.
Già a dicembre 2014 il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, aveva ribadito alla Regione “l’assoluta insussistenza dei presupposti per procedere al minacciato esercizio dei poteri sostitutivi regionale nei confronti del Comune di Acerra”, rappresentando, invece che tali poteri sostitutivi erano esercitabili solo nei confronti dei Comuni che avessero adottato uno schema di Convenzione diverso da quello obbligatorio, predisposto dalla Regione, ma non anche nei confronti del proprio Comune che ha puntualmente adempiuto ad ogni obbligo di legge.
Il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, il 30 gennaio 2015, anche alla luce del decreto cautelare urgente con il quale il Tar Campania sospese la nomina del commissario ad acta, comunicò ancora una volta la propria disponibilità a sottoscrivere la Convenzione e inoltre, il Consiglio Comunale ribadì la disponibilità, già espressamente formalizzata dal Sindaco, a sottoscrivere l’atto di convenzione, già approvato dallo stesso organo consiliare, relativo all’Ato, al fine di insediare velocemente e formalmente il Consiglio d’Ambito e nel quale formalizzare la propria posizione.

Acerra, 3 marzo 2015