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Non più di 20 gli alunni in una classe con alunno disabile, …E’ la realtà?

di Stefano Cavallini*

Il DPR n.81/09 nel nell’art. 5, comma 2 , in merito al numero di alunni per classe stabilisce che: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purchè sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purchè il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.”
L’articolo 4 comma 1 del citato DPR prevede la possibilità di deroga “in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola… “
Norma chiara e semplice!
A onor del vero ci sono molte circolari con cui il MIUR invita gli uffici periferici (Uffici Scolastici Regionali, Ambiti Territoriali Provinciali, scuole…) ad attenersi a quanto detto e a non superare il numero di alunni indicato in precedenza.
In ultimo, la Circolare Ministeriale n.34 dell’aprile del 2014 avente per oggetto le “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015” nel paragrafo relativo ai “posti di sostegno” “raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .”
Purtroppo è anche più recente il caso, non isolato, dell’Istituto comprensivo «De Ruggiero» di Brusciano denunciato dall’Associazione “Tutti a scuola onlus”: concentrare in una sola classe di circa 22 alunni quattro alunni disabili di cui uno in carrozzella e con difficoltà di mobilità all’interno dell’istituto a causa dell’assenza di ascensori.
E situazioni simili sono diffusissime, purtroppo, lungo le varie Istituzioni del nostro Stivale.
Ma quale Pedagogia e quale Didattica si possono applicare in tale modo?
E in tutto questo, purtroppo, le istituzioni competenti non ne escono brillantemente.
Il caso è giunto in Parlamento, grazie all’On Laura Coccia, che ha evidenziato come sia previsto per questi alunni un unico insegnante di sostegno che starà in classe, ma in uno spazio separato nel quale i quattro bambini disabili trascorreranno il tempo scuola.
Sulla questione è intervenuto il Ministero, che avrebbe avuto rassicurazioni da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Gli alunni interessati saranno seguiti da più insegnanti di sostegno con un rapporto minimo di 1 a 2, secondo le disposizioni dell’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale rapporto potrà essere incrementato con un numero maggiore di ore, in caso di segnalata gravità da parte dell’istituzione scolastica. Inoltre tale situazione, a detta dei “tecnici” della VII commissione della Camera, non comporta particolari problemi e se sorgeranno saranno risolti strada facendo.
Il salto all’indietro che l’Italia ha compiuto sul fronte scolastico, a partire dal 2008, sta tutto in questa risposta, fornita dalla Commissione “Cultura, scienza e istruzione” della Camera
Purtroppo le famiglie in casi simili si sostituiscono alle amministrazioni competente. Molte famiglie di alunni con disabilità, annualmente, sono costrette a ricorrere al giudice poiché le classi in cui sono inseriti i propri figli superano abbondantemente i parametri stabiliti per legge e da qui la necessità di riaffermare, per via giudiziaria, il diritto pieno ed incondizionato all’istruzione degli alunni disabili.
L’Anief Campania invita le famiglie a vigilare sulla questione ed a comunicarci su campania@anief.net eventuali inadempienze di sorta per, eventualmente, diffidare il Dirigente Scolastico dal formare classi che non rispettino i suddetti parametri e, in caso di inadempienza, a valutare se rivolgersi al TAR.
Si evidenzia infine e per completezza che, anche se le classi in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere costituite da non più di 20 alunni e che tale numero può essere aumentato o ridotto al massimo di 2 unità in caso di eccesso o scarsità di iscrizioni, per ottenere il rispetto dei parametri indicati nel DPR citato è indispensabile supportare la richiesta di riduzioni di numero di alunni con un progetto in cui siano definite e comprovate le motivazioni da cui scaturiscono le esigenze di sdoppiamento della classe, nel caso in cui la richiesta fosse incompleta, non sarebbe ammissibile.
Il progetto a cui ci si riferisce, indicato nel comma 2 del citato DPR, coincide con il PEI dell’alunno con disabilità e deve essere redatto dal Consiglio di classe ed inoltrato all’Ambito Territoriale di competenza dal Dirigente Scolastico.
Ogni richiesta dovrà essere approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale che dovrà autorizzare lo sdoppiamento della classe in cui è inserito l’alunno con disabilità, tenendo sempre e comunque presente i criteri stabiliti per gli organici.
Il riferimento normativo sulla possibilità di sdoppiare le classi si riferisce alle classi iniziali di ogni ordine e grado. Per quanto riguarda gli anni successivi, le famiglie devono “pretendere“ il mantenimento del numero di alunni previsto.

*Presidente Regionale Anief Campania

Napoli, 4 agosto 2014