La meglio gioventù d’Europa sta voltando le spalle all’Inghilterra?
La meglio gioventù d’Europa sta voltando le spalle all’Inghilterra?
di Martina Tafuro
Moltissimi giovani europei stanno abbandonando l’Inghilterra, la colpa è dell’addio all’Unione Europea, approvato con il referendum del 23 giugno 2016, fortemente voluto da Theresa May?
Siamo nel pieno della trattativa tra Regno Unito e UE per la definizione della exit strategy, in questa incertezza è possibile stabilire se i sudditi di Sua Maestà abbiano avuto ragione?
Proviamo a porre un punto fermo.
La Fondazione Leone Moressa, istituto di studi e ricerche nato nel 2002 da un’iniziativa dell’ Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre CGIA, specializzato nello studio delle fenomenologie e delle problematiche relative alla presenza straniera sul territorio, incrociando e studiando i dati elaborati da Eurostat (l’istituto di statistica europeo) e ONS (l’istituto di statistica britannico) ha evidenziato che il calo c’è stato.
L’istituto di ricerca italiano esaminando il netto calo nelle registrazioni del codice NIN (l’ equivalente del nostro codice fiscale), ha osservato che il calo più intenso si registra tra i cittadini polacchi, la comunità straniera più numerosa, le cui iscrizioni scendono da 111 mila a 61 mila in 2 anni (-44,4%).
Per quanto riguarda l’Italia, la crescita più intensa nelle iscrizioni è avvenuta prima del 2013 (nel 2010 si contavano 18 mila iscrizioni, nel 2013 44 mila), il trend si è confermato positivo fino al 2015 e anche nel 2016 (da 58 a 62 mila). Nel 2017 si è registrato invece un netto calo, arrivando a 50 mila iscrizioni.
Infine, ci sono i romeni, i lavoratori iscritti al NIN erano 189 mila prima del referendum e sono scesi a 154 mila dopo, insomma la campagna per il Leave pare aver raggiunto l’effetto sperato, tenere lontani gli ospiti indesiderati.
I più colpiti sono proprio i cittadini Ue, i loro arrivi sono stati in aumento fino al secondo semestre 2016, quando hanno toccato il picco massimo di 284 mila, proprio in concomitanza del referendum, Da allora, un costante calo ha portato gli ingressi a quota 220 mila, al contrario, le partenze hanno registrato un’improvvisa impennata, arrivata a 130 mila nel settembre dello scorso anno (il 37 per cento in più rispetto a giugno 2016).
La scelta inglese di uscire dal sistema Europa avviene in un momento storico molto delicato. Essa si inserisce nel traballante groviglio di spinte separatiste e populiste, il precario equilibrio vive della dicotomia di chi cerca risposte circa l’utilità di mantenere in piedi un sistema ormai basato sul rapporto tra debito e prodotto interno lordo piuttosto che sul benessere e prosperità economica.
Alla fine cosa assume rilevanza, pur nelle diverse espressioni delle Carte Costituzionali, se non le variabili del lavoro e dell’occupazione?
La lettura semantica delle conseguenze è ancora tutta da delineare in vari aspetti del mercato del lavoro stesso. Non è ancora tempo di analizzare tali specifici segnali, ma è fuor di ogni dubbio che la rappresentanza inglese presso le istituzioni comunitarie ha un forte peso politico ed economico. Il Regno Unito vanta 73 eurodeputati e una nutrita rappresentanza di consiglieri presso il Comitato Economico Sociale Europeo senza contare il sottobosco di dirigenti, funzionari e impiegati.
Il sistema di uscita dalla Comunità Europea è delineato dall’art 50 dei trattati
Articolo 50
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49.
Napoli, 7 maggio 2018