Riduzione del rischio da esposizione alla radioattività naturale del Radon. Quadro normativo regionale.
Riduzione del rischio da esposizione alla radioattività naturale del Radon. Quadro normativo regionale.
di Pasquale Falco
Il rischio da esposizione al gas radon non è ricompreso tra i rischi naturali.
Eppure l’esposizione alle “radiazioni ionizzanti”, prodotte dal decadimento del radon, costituisce un rischio di genesi naturale.
Infatti, è legato alla maggiore potenzialità di determinate rocce e terreni vulcanici di particolari aree territoriali di rilasciare gas radon. Dipende, tuttavia, anche dal patrimonio edilizio esistente, ma anche da realizzare, che dovrebbe avere caratteristiche costruttive tali da impedire o limitare l’ingresso e l’accumulo di gas radon negli ambienti chiusi dei piani bassi, seminterrati, interrati.
È, inoltre, un fenomeno che non si esplica in modo parossistico; al contrario, è caratterizzato da un “rilascio dal sottosuolo” che avviene con un “flusso costante caratteristico dell’area territoriale”, poi amplificato o limitato dalle caratteristiche del singolo edificio.
Anche il valore economico esposto è enorme.
Infatti, pur non interessando beni materiali, ha come bersaglio esclusivo la popolazione, o meglio gli individui, che vivono e lavorano negli ambienti chiusi ubicati in quel territorio suscettibile di ampio rilascio da radon.
Quindi esposti pericolosamente al rischio.
In definitiva, atteso che “un rischio naturale consegue dalla pericolosità di un evento che minaccia in maniera più o meno intensa la vita umana, i beni, le risorse economiche e l’ambiente, il rischio da esposizione al radon potrebbe essere annoverato anch’esso tra i rischi naturali, o almeno con una grossa componente naturale.
Tale rischio va assolutamente evidenziato e contrastato adeguatamente, atteso che l’OMS ha classificato il radon come cancerogeno e considerato quale principale causa di morte per tumore ai polmoni dopo il fumo di tabacco.
Analizziamo gli ultimi interventi normativi regionali.
Con la Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13 – “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”, pubblicata sul BURC n. 40 del 15 luglio 2019 ed entrata in vigore il giorno successivo, la Regione ha previsto una serie di fondamentali adempimenti, alcuni dei quali, completi dei relativi tempi di attuazione, sono riportati nella tabella 1.
Tabella 1 – Principali adempimenti previsti dalla L.R. n. 13/2019 |
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Adempimento |
Termine dettato |
Approvazione del Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato (PRR), in coerenza con il Piano Nazionale Radon (PNR) del Ministero della salute |
Entro 2 anni dall’entrata in vigore della L.R. 13/19 (16.07.21) |
Costituzione di un GdL composto da ARPAC, ASL e Università, per la redazione, a titolo gratuito ed in attesa dell’approvazione del Piano regionale, delle Linee Guida relative all’informativa radon |
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della L.R. 13/19 (16.01.20) |
Obbligo per i Comuni, la Città Metropolitana, le Province e la Regione di adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale |
Entro 1 anno dall’approvazione del PRR (16.07.22, al max) |
Individuazione dei livelli limite di concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso per determinate tipologie di edifici (tabella 2 seguente) |
All’entrata in vigore della L.R. 13/19 (16.07.19) |
Obbligo di effettuare, per determinate tipologie di edifici, misure del livello di concentrazione del radon (tabella 3 seguente) |
All’entrata in vigore della L.R. 13/19 (16.07.19) |
Delineazione di procedura di risanamento in caso di superamento, susseguente all’obbligo di misure predetto, attraverso la presentazione di uno specifico piano di risanamento. |
All’entrata in vigore della L.R. 13/19 (16.07.19) |
La legge regionale, poi, ha dettato per il redigendo PRR, strumento di pianificazione principale, anche contenuti finalizzati al perseguimento degli obiettivi di tutela:
1) aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale, e individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;
2) prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinati;
3) definizione dei valori limite di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazione degli immobili, nonché prescrizioni costruttive per i nuovi edifici;
4) monitoraggio e prevenzione dei rischi da esposizione al radon, derivante dall’utilizzo di acqua potabile, atteso che il gas radon è solubile in acqua;
5) realizzazione Banca dati centralizzata contenente le misure di radon, periodicamente aggiornata.
Inoltre, poichè le condizioni di rischio maggiore si creano negli ambienti confinati, nelle more dell’approvazione del PRR, (come anticipato nella tabella 1) la L.R. ha inteso fissare da subito livelli limite di concentrazione di gas radon in ambiente chiuso per determinate tipologie di edifici, così come alla seguente tabella 2.
Tabella 2 – Livelli limite di concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso fissati per i diversi edifici |
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Tipi di edifici |
Caratteristiche degli edifici |
Livelli limite di concentrazione* |
Nuove costruzioni |
Nuove costruzioni e quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete) |
Non >200 bequerel per metro cubo (Bq/mc) |
Edifici esistenti |
Edifici strategici (DM 29581 del 14 gennaio 2008) e destinati all’istruzione, compresi asili nido e scuole materne |
Non >300 bequerel per metro cubo (Bq/mc), in tutti i locali dell’immobile |
Interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi dai precedenti e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete |
Non >300 bequerel per metro cubo (Bq/mc) |
*L’unità di misura dei livelli limite di concentrazione è il Bq/mc (Bequerel a metro cubo) per i gas e il Bq/l (Bequerel a litro) per i liquidi, laddove con il numero di Bq si indica l’intensità dell’attività del radionuclide e dove 1 Bq equivale ad 1 decadimento radioattivo al secondo.
Sempre con la legge regionale in parola, (come anticipato nella tabella 1) è stata disposta l’effettuazione di misure del livello di concentrazione del radon, per le suddette tipologie di edifici, così come sintetizzato nella tabella 3, al fine di verificarne il superamento, o meno.
Tabella 3 – Quadro delle misurazioni della concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso e ulteriori obblighi |
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Tipi di edifici |
Caratteristiche degli edifici |
Termini inizio misure e trasmissione esiti |
Strumenti di misura** |
Ulteriori obblighi |
Nuove costruzioni |
Nuove costruzioni e quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete) |
Il progetto edilizio deve essere corredato di relazione tecnica dettagliata sulla tipologia di suolo, materiali impiegati e soluzioni tecniche adottate per evitare l’accumulo di gas radon. Entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione della SCIA ai fini della agibilità, devono essere avviate le misurazioni del livello di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri (primaverile-estivo e autunno-invernale); entro un mese dal termine del rilevamento gli esiti vanno trasmessi al Comune interessato e all’ARPAC della ASL di riferimento |
Strumentazione passiva ed attiva |
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione, per dettato di legge, della certificazione di agibilità. |
Edifici esistenti |
Edifici strategici (DM 29581 del 14 gennaio 2008) e destinati all’istruzione, compresi asili nido e scuole materne |
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della LR n. 13/2019 (ovvero entro il 16 ottobre 2019), gli esercenti le attività avviano le misurazioni del livello di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri (primaverile-estivo e autunno-invernale) o in più misure; entro un mese dal termine del rilevamento gli esiti vanno trasmessi al Comune interessato e all’ARPAC della ASL di riferimento |
Strumentazione passiva ed attiva |
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Interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi dai precedenti e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete |
Strumentazione passiva |
**La misura può avvenire con strumentazione passiva, composta da dosimetri a elettrete, per campionamenti da 3 giorni a 1 anno, i quali registrano i decadimenti che avvengono nel periodo e il cui risultato è la concentrazione media nel periodo, elaborata successivamente sulla base degli esiti di laboratorio. La strumentazione attiva consiste in strumenti più complessi in grado di misurare direttamente l’attività del gas radon.
La norma regionale, infine, ha previsto anche una procedura, in caso di misurazioni superiori ai limiti fissati:
- il proprietario dell’immobile presenta al Comune un piano di risanamento per realizzare gli interventi necessari con proposta di relativo crono-programma dei lavori, da concludersi di norma entro 1 anno dall’approvazione.
- al termine dei lavori, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al Comune, con relazione sottoscritta da un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon che ne acquisisce la responsabilità, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.
Conclusa la panoramica sulla normativa regionale, occorre segnalare che, trascorsi alcuni mesi dalla sua entrata in vigore, si è posto in essere un momento di stasi per buona parte degli adempimenti da essa previsti.
Uno per tutti, si ricorda l’obbligo di effettuare misurazioni del livello di concentrazione di radon (per le costruzioni esistenti, entro il 16 ottobre 2019, mentre per gli edifici nuovi o da ristrutturare, sono concessi 6 mesi dalla richiesta edilizia), nonchè di comunicare gli esiti, pena la sospensione dell’agibilità.
Molti destinatari, in considerazione dei tempi concessi per l’inizio di tali operazioni, avevano già iniziato le relative campagne di misura e tanti altri si apprestavano a farlo.
In effetti, prima la Legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee), e poi soprattutto il D. Lgs n. 101 del 31 luglio 2020 hanno costretto la regione Campania, con la LR n. 26 del 4 dicembre 2019, a disporre uno slittamento dei termini, in considerazione del riordino della materia. Il D. Lgs 101/2020, infatti, come lascia intendere il titolo, “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a) , della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, recepisce la Direttiva 2013/59 Euratom e riordina, quale vero e proprio Testo unico, tutta la materia relativa alla radioprotezione.
La Regione Campania ha modificato le scadenze in precedenza fissate, rimandandole di fatto a nuovi termini da correlarsi a quelli scaturenti dal nuovo Testo unico vigore della L.R. n. 13/2019, per poter eventualmente riadeguare anche i contenuti normativi regionali.
Approfondimenti
Ministero della Transizione Ecologica
Piani nazionali esteri
Germania
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/radonmassnahmenplan_en_bf.pdf
Lussemburgo
https://sante.public.lu/fr/publications/p/plan-action-radon-2017/index.html
Norvegia
https://www2.dsa.no/publication/strategy-for-the-reduction-of-radon-exposure-in-norway.pdf
Repubblica Ceca
https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/PZIZ/Radon/RANAP_ENG.pdf
Stati Uniti
https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-05/documents/nrap-a_strategy_for_saving_lives_-_final.pdf
Link utili
https://www.isinucleare.it/it/radioprotezione-radioattivita-ambientale
https://sinrad.isinucleare.it/radon/mappa-medie
https://www.iss.it/protezione-dalle-radiazioni
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2436
Napoli, 9 maggio 2021