MOCA: Sicurezza o marketing?
MOCA: Sicurezza o marketing?
di Stefania Di Martino
I MOCA sono i materiali e gli oggetti che entrano in contatto con gli alimenti durante le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione, e sono rappresentati essenzialmente dai macchinari e dagli impianti industriali per la trasformazione dei prodotti alimentari, dai materiali da imballaggio (carte, pellicole e plastiche), dagli utensili da cucina (posate e stoviglie) e dai contenitori (pentole e scatole).
Tali materiali e oggetti possono contaminare gli alimenti e quindi nel corso degli anni è aumentata la necessità di garantire la sicurezza dei MOCA al fine di tutelare la salute umana.
A tal proposito si fa ricorso ad una legislazione generale, nella fattispecie il regolamento (CE) n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, il quale stabilisce che i materiali e gli oggetti non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tali da comportare un pericolo per l’uomo, una modifica della composizione degli alimenti e un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
In particolare l’articolo 16 del suddetto regolamento stabilisce che i MOCA debbano essere dotati di una dichiarazione di conformità alla normativa vigente.
I materiali e gli oggetti che invece non vanno immediatamente a contatto con gli alimenti devono essere contrassegnati dalla dicitura “per contatto con i prodotti alimentari”, da un’indicazione specifica dell’impiego (ad esempio “bottiglia per vino”) o dal simbolo .
Queste informazioni possono essere omesse solo per gli oggetti che sono palesemente destinati al contatto coi prodotti alimentari, ad esempio la caffettiera.
Si può inoltre ricorrere ad una legislazione specifica di settore, infatti nel caso dei MOCA di plastica si prende come riferimento il regolamento (UE) n.10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011, il quale detta le norme e le specifiche da rispettare tra cui la quantità massima consentita di migrazione delle sostanze negli alimenti che nel caso in esame non può superare il valore di 60 mg/kg di alimento. La migrazione dipende dalla natura e dalla composizione del materiale e dell’alimento, dalla superficie di contatto, dal tempo di contatto e dalla temperatura di contatto.
Se invece si vuole utilizzare la plastica riciclata, la quale potrebbe essere contaminata da sostanze sconosciute, bisogna fare riferimento al regolamento (CE) n.282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008.
Il regolamento (CE) n.450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009 detta le norme per i materiali attivi e intelligenti che vengono utilizzati per:
• prolungare la durata di conservazione: cioè mantenendo e migliorano le condizioni degli alimenti confezionati;
• assorbire le sostanze dall’interno del confezionamento alimentare: come ad esempio i liquidi e l’ossigeno;
• rilasciare le sostanze negli alimenti: tipo i conservanti;
• indicare la scadenza dell’alimento: mediante il rilascio di sostanze che provocano un’alterazione di colore.
Se da un lato l’imballaggio deve proteggere l’alimento dalle contaminazioni chimiche, fisiche e microbiologiche dall’altro deve possedere requisiti e caratteristiche tali da attirare l’attenzione del consumatore e quindi garantire una commercializzazione ottimale.
Napoli, 6 aprile 2018