La Tutela dell’ambiente entra nella Costituzione Italiana
La Tutela dell’ambiente entra nella Costituzione Italiana
di Tina Pollice
Con la modifica all’art. 9 della Costituzione, la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali “anche nell’interesse delle future generazioni” entrano di diritto tra i principi fondamentali della nostra Repubblica, mentre con la modifica dell’art. 41 della Costituzione si stabilisce che lo svolgimento della iniziativa economica privata non può svolgersi“…in modo da recare danno alla salute, all’ambiente”.
La Proposta di legge costituzionale approvata l’8 febbraio 2022 dal Parlamento inserisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana.
L’inserimento in Costituzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi rappresenta il coronamento di un percorso che nasce dalla sensibilità dei cittadini e conferisce forza a questi temi qualificandoli come beni fondamentali. Non è più tempo per esitazioni, la tutela dell’ambiente diventa una norma sancita dalla Costituzione ed il principio cardine attorno cui far ruotare la ripartenza del Paese.
Il provvedimento, votato in via definitiva alla Camera dei deputati, modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione e incide direttamente sullo Statuto delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela degli animali.
L’articolo 9 fa parte degli articoli “fondamentali” della Costituzione. In esso era già contenuta la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione, con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene specificato esplicitamente un principio di tutela per gli animali.
La modifica all’articolo 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E lo stesso articolo modificato sancisce anche come le istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali.
Gli articoli della Costituzione modificati :
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Le modifiche introdotte dal progetto di legge costituzionale approvato, infine, stabiliscono una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali negli Statuti speciali delle Regioni Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e delle Provincie del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.
Napoli, 10 febbraio 2022