La nuova classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
La nuova classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
di Pasquale Falco
Il Decreto Legislativo, D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152, definito Testo Unico Ambientale, TUA, in quanto contiene buona parte delle norme dettate per il rispetto dell’ambiente e della salute umana, sin dalla sua emanazione, ha subito numerose integrazioni e modifiche.
Ultime in ordine di tempo sono state quelle apportate dal D. Lgs n. 116/2020, norma di recepimento nazionale della Direttiva 2018/851/Ue, che ha sancito il passaggio dal modello di economia lineare a quella circolare.
Tali ultime modifiche hanno interessato soprattutto la Parte Quarta del TUA, quella che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, e hanno portato, tra le altre cose, alla riformulazione dell’elenco dei rifiuti urbani e di quello dei rifiuti speciali, in vigore dal 1 gennaio 2021.
Nella nuova versione, partendo dalla riconferma delle preliminari e generali classificazioni dei rifiuti, di cui all’art. 184 co.1, in base al quale sono classificati, secondo l’origine, in:
- rifiuti urbani e
- rifiuti speciali, e,
secondo le caratteristiche di pericolosità, in:
- rifiuti pericolosi (per questo aspetto si ricorda che per definizione un rifiuto si definisce pericoloso se presenta una o più caratteristiche di cui all’Allegato I della Parte Quarta del TUA) e
- rifiuti non pericolosi,
al co.2 dell’art. 184, vengono definiti rifiuti urbani “i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter quest’ultimo riferimento normativo contiene l’elenco delle varie tipologie di rifiuti urbani.
Nella tabella seguente è riportato tale elenco del testo vigente, messo a confronto con quello previgente, per evidenziare le modifiche introdotte col D. Lgs 116/2020; i due elenchi sono ulteriormente contraddistinti, per comodità, in tale tabella, con le prime lettere maiuscole dell’alfabeto.
ELENCO VIGENTE ED ELENCO PRECEDENTE DEI RIFIUTI URBANI |
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Ai sensi dell’art. 183 co.1 lett. b-ter, per rifiuti urbani si intendono: |
Elenco previgente |
A |
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; | a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; |
B |
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; | b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, co. 2, lett. g); |
C |
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; | c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade |
D |
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; | d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; |
E |
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; | e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; |
F |
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. | f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché’ gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). |
Analizzando le varie tipologie dell’elenco vigente, si può constatare che nella definizione della prima categoria di cui alla lettera A, è stato eliminato dalla dizione dei “rifiuti domestici” il riferimento circa il luogo di provenienza dei detti rifiuti (“da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione”, presente nella versione precedente), ritenendosi evidentemente già sottinteso il luogo di produzione nell’aggettivo “domestici”.
Al contrario è stato aggiunto il riferimento alla differenziazione dei rifiuti, elencandone varie frazioni merceologiche e sottolineando, indirettamente, l’importanza dell’obbligo previsto all’art. 205 co. 6-quater, che recita: “La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili”.
Proseguendo l’esame dell’elenco, si evidenzia che, mentre la definizione dei rifiuti urbani della lettera D (i rifiuti abbandonati su vari tipi di aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico) è rimasta immutata, e quella dei rifiuti della lettera C ha subito solo una piccola aggiunta (ai rifiuti da spazzamento strade si sono aggiunti quelli “provenienti dallo svuotamento dei cestini portarifiuti”), al contrario, importanti variazioni sono state introdotte per i rifiuti di cui alla lettera B.
Le modifiche a tale definizione hanno prodotto la variazione dei criteri di individuazione di quelli che in precedenza venivano definiti “assimilabili/assimilati ai rifiuti urbani”, cioè di quei rifiuti che, seppur prodotti da utenze non domestiche (attività commerciali, imprenditoriali, artigianali), per quantità e qualità potevano considerarsi alla stregua dei rifiuti urbani.
Sempre in precedenza essi venivano individuati mediante regolamenti comunali, ed ora individuabili grazie ad un doppio elenco di tipologie di rifiuti e di attività che li producono.
Tra l’altro si è sancito l’appartenenza di questi rifiuti a quelli urbani a tutti gli effetti, eliminandone il riferimento all’obbligo di non pericolosità e sancendo di fatto la scomparsa della dizione “assimilabili/assimilati ai rifiuti urbani”.
Per quanto concerne i rifiuti di cui alle ultime due lettere, per la lettera E, le modifiche hanno portato alla riscrittura della definizione, con la precisazione che i rifiuti di questa tipologia devono provenire dalla “manutenzione del verde pubblico” (diversamente dalla forma precedente e più generica di “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi”), aggiungendo sia degli esempi, foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, sia i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.
Infine da questa tipologia sono stati eliminati i rifiuti vegetali da aree cimiteriali, che, però, sono stati inseriti nell’ultima tipologia (lettera F), dandole una certa organicità e specificità relativamente ai luoghi di produzione.
Napoli, 27 novembre 2020