Incidente diplomatico: caso Bardonecchia.
Incidente diplomatico: caso Bardonecchia.
di Maria Teresa Luongo.
Questa che ci lasciamo alle spalle è stata una settimana Santa che minaccia d’inclinare i rapporti tra l’Italia e la Francia dopo i gravissimi fatti avvenuti a Bardonecchia, comune italiano in alta Val Susa, al confine con la Francia.
Cerchiamo di ricostruire gli antefatti di questo incidente diplomatico.
Venerdì 30 Marzo. Alcuni agenti della dogana francese fanno irruzione nella stazione di Bardonecchia dove operano i volontari dell’associazione Rainbow4Africa, per sottoporre un ragazzo nigeriano, sospettato di essere uno spacciatore, ad un prelievo delle urine.
La stessa associazione diffonde la notizia, denunciando “la grave ingerenza nell’operato delle ONG e delle istituzioni italiane”e ricordando la neutralità dei presidi sanitari rispettata anche nei luoghi di guerra.
Sabato 31 marzo. In conseguenza dei suddetti fatti, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convoca l’ambasciatore di Francia in Italia, Christin Masset, “non avendo ricevuto alcuna giustificazione per il grave atto” .
Nel comunicato diffuso dalla Farnesina leggiamo che il Direttore Generale per l’Unione Europea, Giuseppe Buccino Grimaldi, “ha rappresentato all’ambasciatore la ferma protesta del Governo italiano per la condotta degli agenti doganali francesi (…) ha altresì mostrato all’ambasciatore Masset lo scambio di comunicazioni intervenuto nel corrente mese tra Ferrovie dello Stato italiane e Dogane francesi, da cui emerge chiaramente come queste ultime fossero al corrente che i locali della stazione di Bardonecchia, precedentemente accessibili ai loro agenti, non lo siano più, essendo adesso occupati da una organizzazione non governativa a scopo umanitario”.
Dunque, si sapeva benissimo che i locali della stazione di Bardonecchia non erano più accessibili agli agenti della Dogana francese.
“Quanto avvenuto mette oggettivamente in discussione, con conseguenti e immediati effetti operativi, il concreto funzionamento della sinora eccellente collaborazione frontaliera”, così conclude la nota.
E la Francia? Rivendica l’azione dei suoi gendarmi appellandosi ad un accordo del ’90 sugli uffici di controlli transfrontalieri. Il ministro francese dei conti pubblici, Gérald Darmanin, dice che “i doganieri non hanno fatto nulla di illegale” e che “l’Italia è una Nazione sorella”.
Sorella, fratello o cugino, a Bardonecchia qualcosa è successo e se non è illegale non profuma neanche di legalità.
Interessante il parere elaborato dall’ASGI (associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) che ha evidenziato come le norme vigenti in materia, tra cui l’Accordo di Chambery del 1997, il Trattato di Prüm del 2005 e l’Accordo tra l’Italia e Francia in materia di cooperazione bilaterale per l’esecuzione di operazioni congiunte di polizia del 2012, ratificato e reso esecutivo con L. 215/15, prevedano in ogni caso un coordinamento tra le forze di polizia. Proprio quello che è mancato insomma.
Qualche dubbio? Fughiamolo.
L’articolo 3 della della l. 215/2015 dice: “Gli agenti dello Stato di invio assistono gli agenti dello Stato di destinazione nell’esercizio delle loro funzioni, specialmente quando queste coinvolgono o interessano connazionali. Gli agenti dello Stato di invio operano sotto il controllo e, generalmente, in presenza di agenti dello Stato di destinazione.
In relazione all’impiego e all’organizzazione del servizio, gli agenti dello Stato di invio che partecipano ai pattugliamenti e alle altre operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell’autorità competenti dello Stato di destinazione.”
Ancora, evidenzia l’ASGI, che secondo l’Accordo di Chambery del 1997, i funzionari di collegamento “possono essere associati alle indagini comuni in accordo con le autorità competenti, nel rispetto delle norme di procedura penale di ciascuna delle Parti. (…) In nessun caso essi sono competenti per eseguire personalmente misure di polizia”. Ricorda l’ASGI che in virtù dell’articolo 349 del nostro codice di procedura penale “nell’ordinamento italiano alcun intervento volto a prelevare coattivamente materiale organico di un indagato (anche in materia di omicidio stradale) può avvenire senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria”.
Continuiamo. Ai sensi dell’art 24 del Trattato Prüm “I funzionari che partecipano ad interventi comuni di altre Parti contraenti sono vincolati alle istruzioni dell’autorità competente dello Stato di accoglienza”.
E l’analisi dell’ASGI continua, ma noi ci fermiamo qui.
Epilogo?
1 Aprile. La procura di Torino ha aperto un fascicolo su quanto accaduto. Il procedimento è a carico di ignoti (sono sconosciute le generalità degli agenti transalpini). I reati ipotizzati sono abuso in atti d’ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Si sta valutando anche l’eventuale sussistenza del reato di perquisizione illegale.
Ritornando al “non hanno fatto nulla” del ministro Gérald Darmanin, verrebbe da citare Montale: “eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto”.
Napoli, 2 aprile 2018