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La normazione sulle acque reflue assimilate alle acque domestiche
di Pasquale Falco

 

 

 

 

Le donne sono al fiume giù a lavare
e l’acqua come ha fretta di passare!
Oh! L’acqua sa far bene pulizia:
lava, risciacqua e poi sen corre via.
C’è un mulino là in fondo che l’aspetta
lo sa quell’acqua; mormora e s’affretta
E poi c’è da specchiare un paesello
E l’acqua se ne va laggiù bel bello.
C’è da vedere infine una città;
l’acqua rispecchia il cielo e se ne va;
e poi c’è da arrivare al grande mare …
L’acqua va sempre, senza riposare.
M. Bartolini – Acqua corrente

 

acquaL’acqua è una risorsa preziosissima.

L’uomo, oltre che per il consumo potabile, la utilizza nelle abitazioni e nelle attività produttive per gli usi più disparati.

L’utilizzo della risorsa acqua ha come conseguenza un suo inquinamento più o meno accentuato e la sua trasformazione in un rifiuto liquido, le acque reflue.

Per preservare la qualità dei corpi idrici superficiali (fiumi, laghi), del suolo e delle falde sotterranee, che costituiscono assieme ai sistemi fognari i punti di recapito (corpi recettori) in cui vengono effettuati gli scarichi, è necessario sottoporre le acque reflue ad un trattamento depurativo.

Solo successivamente possono essere reimmesse nell’ambiente, cioè scaricate.

Con questo articolo, continua il percorso di approfondimento per presentare una panoramica sugli aspetti autorizzativi per una particolare tipologia di acque reflue, le acque reflue assimilate alle acque domestiche.

Per le quali, grazie al loro carico inquinante intermedio rispetto ai reflui industriali e ai reflui domestici, è prevista una regolamentazione semplificata.

Dal mare sale l’acqua al cielo per amore/
e l’acqua riscende dal cielo al mare per amore.

Gen Rosso

 

Oltre a quelli individuati con l’art. 101 del TUA, ulteriori criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche sono dettati dal DPR n. 227 del 19.10.2011.

La sua applicazione è riservata alle categorie di attività non soggette ad AIA, siano esse piccole e medie imprese, PMI (DM 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), o grandi imprese(GI).

All’art. 2 il DPR stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’art. 101 e dall’Allegato 5 alla Parte Terza del TUA, sono assimilate alle acque reflue domestiche” tre tipologie di acque reflue, così come alla tabella seguente.

Acque reflue assimilate alle A.R.D. ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 227/2011

Art. 2 comma e lettera

Testo normativo

co.1 lett.a)

Le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell’Allegato A

co.2 lett.b)

Le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense

co.2 lett. c)

Le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Ancor prima di passare in rassegna le suesposte casistiche, è opportuno fare riferimento a quanto riportato al comma 2 dell’art. 2 del citato DPR, “fermo restando quanto previsto dall’art. 101, co. 7, lett. e) del D. Lgs n. 152/2006, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1”; in pratica, con tale passaggio si sancisce la non applicabilità del DPR e il rimando alla regolamentazione assunta in Regione Campania.

Per una questione di completezza di disamina, ed anche perché la regolamentazione adottata in regione Campania ripropone, ancorché con ampie modifiche, la classificazione contenuta nel DPR, si riporta nel seguito la trattazione delle suesposte casistiche.

  • Art. 1 co. 1 lett. a)

Per quanto riguarda le acque di cui alla lett. a), è prevista l’assimilazione alle A.R.D. solo se esse presentano, prima di un qualsiasi trattamento di depurazione, determinate caratteristiche quali-quantitative riportate nella tabella 1 dell’allegato A al DPR n. 227/2011, che si riporta nella seguente tabella.

TABELLA 1 dell’Allegato A al DPR n. 227/2011 – Criteri di assimilazione alle A.R.D.

.

PARAMETRO/SOSTANZA

UNITA’ DI MISURA

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

1

Portata

mc/giorno

≤ 15

2

pH

5,5-9,5

3

Temperatura

≤ 30°

4

Colore

Non percettibile con

diluizione 1:40

5

Materiali grossolani

assenti

6

Solidi Sospesi Totali

mg/l

≤ 700

7

BOD5

mg/l

≤ 300

8

COD

mg/l

≤ 700

9

Rapporto COD/BOD5

≤ 2,2

10

Fosforo Totale

mg/l

≤ 30

11

Azoto Ammoniacale

mg/l

≤ 50

12

Azoto Nitroso

mg/l

≤ 0,6

13

Azoto Nitrico

mg/l

≤ 30

14

Grassi e olii animali/vegetali

mg/l

≤ 40

15

Tensioattivi

mg/l

≤ 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale tabella contiene un elenco di alcuni parametri con i rispettivi V.L.E.

Per i restanti parametri non ricompresi, valgono i V.L.E. previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del TUA.

Pertanto, si può dedurre prima di tutto che le acque reflue prodotte da una data attività possono essere assimilabili alle A.R.D., solo se sono verificate contemporaneamente le suddette condizioni:

-          rispettano i parametri quantitativi della tabella 1 dell’allegato A del DPR n. 277/2011;

-          rispettano tutti i valori limite dei parametri indicati (tabella 1 dell’allegato A del DPR n. 277/2011e tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. lgs n. 152/2006);

-          recapitano ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale.

  • Art. 1 co. 1 lett. b)

Per quanto riguarda tale tipologia, gli scarichi terminali degli insediamenti, in cui si effettuano attività di produzione di beni e prestazione di servizi, per essere assimilati devono provenire esclusivamente da servizi igienici, cucina e mense; anche in tal caso, quindi, è agevole individuare le strutture che producono le dette tipologie di reflui ben definiti e che, in forza di questa lett. b), possono assimilarle alle A.R.D..

  • Art. 1 co. 1 lett. c)

Per quanto concerne la terza tipologia di acque reflue assimilabili, è prevista l’assimilazione alle A.R.D. delle acque reflue prodotte da un elenco di attività riportate alla tabella 2 dell’allegato A, di seguito riportata.

Tabella 2 Allegato A   – Attività che generano acque reflue assimilate alle A.R.D.

1

Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili

2

Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina

3

Attività ricreativa

4

Attività turistica non ricettiva

5

Attività sportiva

6

Attività culturale

7

Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare

8

Attività informatica

9

Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività

10

Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno

11

Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio

12

Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività

13

Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio

14

Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione

15

Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria

16

Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili

17

Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)

18

Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona

19

Piscine – Stabilimenti idroponici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate

20

Vendita al minuto di generi di cura della persona

21

Palestre

22

Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno

23

Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca

24

Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca

25

 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione

26

Macellerie sprovviste del reparto di macellazione

27

Agenzie di viaggio

28

Call center

29

Attività di intermediazione assicurativa

30

Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria

31

Riparazione di beni di consumo

32

Ottici

33

Studi audio video registrazioni

34

Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio

35

Liuteria

Scorrendo la tabella soprastante, si riscontrano le 35 categorie di attività ben definite, per quanto la stragrande maggioranza viene descritta esclusivamente da un punto di vista qualitativo; ciononostante, è agevole verificare se una data attività è ricompresa in una, o più, delle 35 categorie. In caso di riscontro positivo, le acque reflue di tale attività, possono essere assimilate alle A.R.D.., non essendo richiesta alcuna autorizzazione per lo scarico di tali reflui in rete fognaria, ovviamente a condizione che siano rispettati i criteri quali-quantitativi dettati.

Napoli, 14 settembre 2020