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La normativa regionale e nazionale sulle acque reflue
di Pasquale Falco

 

 

Aiuto!
Dall’Acqua è scomparsa la q.
Ma intanto, con quest’acqua, dimmi tu
che ci fai: non ci si può navigare,
non ci si può fare il bucato,
non fa girare le ruote dei mulini,
le pale dei battellini.
La cosa più lagrimabile
è che l’acqua senza q non è potabile.

Gianni Rodari – La neve è acqua gelata

 

 

 

141154402-81747c6f-2f64-480c-bae3-687d73b9fbc2La regione Campania, recependo l’art. 101 del TUA e riprendendo parzialmente i criteri di assimilazione dettati dal DPR n. 227 del 19.10.2011, ha definito i relativi criteri di assimilazione regionali.

Il Regolamento regionale n. 6/2013, all’art. 3 co. 1, ha previsto complessivamente sei casistiche (le prime quattro includenti, le restanti escludenti), così come alla tabella seguente.

Casistiche di assimilazione/assimilabilità previste dal Regolamento regionale n. 6/2013

Art. 3, comma e lettera

Testo normativo

co.1 lett.a)

Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all’elenco della Tabella A.

co.1 lett.b)

Sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche:

  • le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, e
  • le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del presente regolamento e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale.

co.1 lett.c)

Nel caso in cui un’attività supera i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, il titolare dell’attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all’autorità competente, che trasmette l’accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell’impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell’impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo.

co.1 lett.d)

Sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera a) e alla lettera b) del presente articolo, ferme restando le fattispecie già previste come assimilate dal D. Lgs. n. 152/2006.

co.1 lett.e)

Se un’attività presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) del presente articolo con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124, D. Lgs. n.152/06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante è passare in rassegna le diverse opzioni previste.

Si tratta di un elenco di 36 categorie disparate e ben definite, in qualche caso ulteriormente precisate anche con parametri quantitativi. A condizione che siano rispettati i criteri quali-quantitativi dettati, le acque reflue, prodotte da una data attività che rientra in una, o più, delle 36 categorie, possono godere della assimilazione alle A.R.D., non essendo richiesta alcuna autorizzazione per lo scarico di tali reflui in rete fognaria.

art. 3 co. 1 lett. a)

Per quanto concerne tale opzione, il regolamento regionale assimila alle A.R.D. le acque reflue scaricate dalle attività riportate nella Tabella A del regolamento stesso (per inciso, tale tabella è una riproposizione, con qualche variazione, della Tabella 2 dell’allegato A al DPR 227/2011), riportata nel seguito.

Tabella A – articolo 3, comma 1, lettera a)Attività i cui scarichi sono assimilabili a scarichi domestici

ATTIVITÀ

NOTE

1

Attività alberghiera, villaggi turistici a denominazione alberghiera, residence

Posti letto < 240

2

Rifugi montani, agriturismi, campeggi e villaggi, locande e simili

3

Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine

Posti a sedere <200

4

Mense

Pasti/die      < 500

5

Attività ricreativa

6

Attività turistica non ricettiva

7

Attività sportiva

8

Attività culturale

9

Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
10 Attività informatica
11 Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività
12 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
13 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio, ad es. cartolerie, edicole, tabaccherie, esposizione e vendita di mobili senza produzione o laboratorio di falegnameria, librerie, articoli per la casa e detersivi, profumerie, parafarmacie, erboristeria, farmacie, oggettistica, ferramenti (con esclusione dei centri commerciali)
14 Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
15 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
16 Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione
17 Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria
18 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
19 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)
20 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona
21 Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
22 Vendita al minuto di generi di cura della persona
23 Palestre
24 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
25 Studi medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca (con esclusione dei centri di dialisi e dei laboratori odontotecnici)
26 Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
27 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
28 Agenzie di viaggio
29 Call center
30 Attività di servizi di natura esclusivamente “immateriale” ed “intellettuale”: ad es. attività di intermediazione assicurativa, monetaria, finanziaria e immobiliare, banche, sportelli postali, studi di avvocati, di ingegneria, uffici pubblici e privati
31 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria, corallo e pietre preziose
32 Riparazione di beni di consumo, con esclusione delle attività che producono rifiuti liquidi
33 Ottici
34 Studi audio video registrazioni
35 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
36 Liuteria

Si tratta di un elenco di 36 categorie disparate e ben definite, in qualche caso ulteriormente precisate anche con parametri quantitativi. A condizione che siano rispettati i criteri quali-quantitativi dettati, le acque reflue, prodotte da una data attività che rientra in una, o più, delle 36 categorie, possono godere della assimilazione alle A.R.D.., non essendo richiesta alcuna autorizzazione per lo scarico di tali reflui in rete fognaria.

                       art. 3 co. 1 lett. b) – prima e seconda tipologia

Per la casistica di assimilazione prescritta alla lettera b) si prevede l’assimilabilità di due diverse tipologie di reflui; la prima è da considerarsi assimilabile se proviene da attività di produzione di beni e prestazioni di servizi il cui scarico finale è prodotto esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense.

La seconda tipologia prevista è costituita di reflui provenienti da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del regolamento regionale e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale.

Tale tabella contiene un elenco di alcuni parametri con i rispettivi v.l.e.; per i restanti parametri non ricompresi in tale tabella, valgono i v.l.e. previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del TUA.

TABELLA B – Caratteristiche* che deve possedere il refluo di cui al Regolamento n. 6, art.3 co. 1 lett. b) per essere considerato assimilato alle a.r.d.

N.

PARAMETRI

UNITA’ DI MISURA

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

1

Portata

mc/giorno

≤ 15

2

pH

5,5-9,5

3

Temperatura

≤ 30°

4

Colore

Non percettibile con

diluizione 1:40

5

Materiali grossolani

assenti

6

Solidi Sospesi Totali

mg/l

≤ 450

7

BOD5

mg/l

≤ 250

8

COD

mg/l

≤ 500

9

Rapporto COD/BOD5

≤ 2,2

10

Fosforo Totale

mg/l

≤ 30

11

Azoto Ammoniacale

mg/l

≤ 35

12

Azoto Nitroso

mg/l

≤ 0,6

13

Azoto Nitrico

mg/l

≤ 20

14

Grassi e olii animali/vegetali

mg/l

≤ 30

15

Tensioattivi

mg/l

≤ 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso, dunque, per questa seconda tipologia è stabilito che può esserci assimilazione alle A.R.D., solo se sono verificate contemporaneamente le suddette condizioni:

-          rispetto di tutti i v.l.e. dei parametri indicati nella tabella B del regolamento;

-          rispetto degli ulteriori v.l.e. dei parametri indicati nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del TUA;

-          recapito in un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale.

Ai fini autorizzativi per entrambe le tipologie della casistica della lettera b), per lo scarico in rete fognaria, non è richiesta l’autorizzazione, ma è fatto l’obbligo di:

-          consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06, e

-          presentare richiesta all’Autorità competente di rilascio autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Ai fini autorizzativi per entrambe le tipologie della casistica della lettera b), per lo scarico in rete fognaria, non è richiesta l’autorizzazione, ma è fatto l’obbligo di:

-          consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06, e

-          presentare richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura all’Autorità competente di rilascio con una Dichiarazione Inizio Attività (DIA).

La richiesta deve contenere la documentazione necessaria alla completa definizione dell’attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato. L’ autorità competente verifica, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l’esito (accoglimento o rigetto) dell’istanza.

art. 3 co. 1 lett. c)

Nel caso in cui un’attività supera i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione (per inciso tali limiti criteri sono stati dettati con il DPR n. 277 del 2011 e corrispondono ai v.l.e. dei parametri elencati nella tabella A del paragrafo 4.2, mentre per i restanti parametri non ricompresi occorre far riferimento a quelli riportati nella colonna 4 della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza), il titolare dell’attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all’Autorità competente; questa trasmette l’accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del Gestore dell’impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell’impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo.

L’eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizza in un rigetto dell’istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il titolare dell’attività o del legale rappresentante, di richiedere l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124 del D. Lgs. n.152/06.

art. 3 co. 1 lett. d)

In base a questa opzione di assimilazione (o meglio di esclusione dell’assimilazione), sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera a) e alla lettera b) dell’art. 3 co. 1 del regolamento regionale.

 Per queste tipologie di scarico, il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 124, D.lgs. n.152/06.

art. 3 co. 1 lett. e)

Se un’attività, in base a questa opzione, presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate alla A.R.D. previste alle lettere a) e b) dell’art. 3 co. 1 del regolamento regionale con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del TUA.

Per queste ultime tre tipologie di scarico (lett. c), d) ed e)), dopo che  il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiesto l’autorizzazione allo scarico, resta comunque l’obbligo di rispettare, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna 4 (Scarichi in acque superficiali) dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06.

Napoli, 21 settembre 2020