La normativa regionale e nazionale sulle acque reflue
La normativa regionale e nazionale sulle acque reflue
di Pasquale Falco
Aiuto!
Dall’Acqua è scomparsa la q.
Ma intanto, con quest’acqua, dimmi tu
che ci fai: non ci si può navigare,
non ci si può fare il bucato,
non fa girare le ruote dei mulini,
le pale dei battellini.
La cosa più lagrimabile
è che l’acqua senza q non è potabile.
Gianni Rodari – La neve è acqua gelata
La regione Campania, recependo l’art. 101 del TUA e riprendendo parzialmente i criteri di assimilazione dettati dal DPR n. 227 del 19.10.2011, ha definito i relativi criteri di assimilazione regionali.
Il Regolamento regionale n. 6/2013, all’art. 3 co. 1, ha previsto complessivamente sei casistiche (le prime quattro includenti, le restanti escludenti), così come alla tabella seguente.
Casistiche di assimilazione/assimilabilità previste dal Regolamento regionale n. 6/2013 |
|
Art. 3, comma e lettera |
Testo normativo |
co.1 lett.a) |
Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all’elenco della Tabella A. |
co.1 lett.b) |
Sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche:
|
co.1 lett.c) |
Nel caso in cui un’attività supera i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, il titolare dell’attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all’autorità competente, che trasmette l’accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell’impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell’impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo. |
co.1 lett.d) |
Sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera a) e alla lettera b) del presente articolo, ferme restando le fattispecie già previste come assimilate dal D. Lgs. n. 152/2006. |
co.1 lett.e) |
Se un’attività presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) del presente articolo con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124, D. Lgs. n.152/06. |
Interessante è passare in rassegna le diverse opzioni previste.
Si tratta di un elenco di 36 categorie disparate e ben definite, in qualche caso ulteriormente precisate anche con parametri quantitativi. A condizione che siano rispettati i criteri quali-quantitativi dettati, le acque reflue, prodotte da una data attività che rientra in una, o più, delle 36 categorie, possono godere della assimilazione alle A.R.D., non essendo richiesta alcuna autorizzazione per lo scarico di tali reflui in rete fognaria.
Per quanto concerne tale opzione, il regolamento regionale assimila alle A.R.D. le acque reflue scaricate dalle attività riportate nella Tabella A del regolamento stesso (per inciso, tale tabella è una riproposizione, con qualche variazione, della Tabella 2 dell’allegato A al DPR 227/2011), riportata nel seguito.
Tabella A – articolo 3, comma 1, lettera a) – Attività i cui scarichi sono assimilabili a scarichi domestici |
|||
ATTIVITÀ |
NOTE |
||
1 |
Attività alberghiera, villaggi turistici a denominazione alberghiera, residence |
Posti letto < 240 |
|
2 |
Rifugi montani, agriturismi, campeggi e villaggi, locande e simili | ||
3 |
Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine |
Posti a sedere <200 |
|
4 |
Mense |
Pasti/die < 500 |
|
5 |
Attività ricreativa | ||
6 |
Attività turistica non ricettiva | ||
7 |
Attività sportiva | ||
8 |
Attività culturale | ||
9 |
Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare | ||
10 | Attività informatica | ||
11 | Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività | ||
12 | Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno | ||
13 | Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio, ad es. cartolerie, edicole, tabaccherie, esposizione e vendita di mobili senza produzione o laboratorio di falegnameria, librerie, articoli per la casa e detersivi, profumerie, parafarmacie, erboristeria, farmacie, oggettistica, ferramenti (con esclusione dei centri commerciali) | ||
14 | Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività | ||
15 | Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio | ||
16 | Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione | ||
17 | Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria | ||
18 | Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili | ||
19 | Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) | ||
20 | Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona | ||
21 | Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate | ||
22 | Vendita al minuto di generi di cura della persona | ||
23 | Palestre | ||
24 | Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno | ||
25 | Studi medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca (con esclusione dei centri di dialisi e dei laboratori odontotecnici) | ||
26 | Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca | ||
27 | Macellerie sprovviste del reparto di macellazione | ||
28 | Agenzie di viaggio | ||
29 | Call center | ||
30 | Attività di servizi di natura esclusivamente “immateriale” ed “intellettuale”: ad es. attività di intermediazione assicurativa, monetaria, finanziaria e immobiliare, banche, sportelli postali, studi di avvocati, di ingegneria, uffici pubblici e privati | ||
31 | Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria, corallo e pietre preziose | ||
32 | Riparazione di beni di consumo, con esclusione delle attività che producono rifiuti liquidi | ||
33 | Ottici | ||
34 | Studi audio video registrazioni | ||
35 | Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio | ||
36 | Liuteria | ||
Si tratta di un elenco di 36 categorie disparate e ben definite, in qualche caso ulteriormente precisate anche con parametri quantitativi. A condizione che siano rispettati i criteri quali-quantitativi dettati, le acque reflue, prodotte da una data attività che rientra in una, o più, delle 36 categorie, possono godere della assimilazione alle A.R.D.., non essendo richiesta alcuna autorizzazione per lo scarico di tali reflui in rete fognaria.
art. 3 co. 1 lett. b) – prima e seconda tipologia
Per la casistica di assimilazione prescritta alla lettera b) si prevede l’assimilabilità di due diverse tipologie di reflui; la prima è da considerarsi assimilabile se proviene da attività di produzione di beni e prestazioni di servizi il cui scarico finale è prodotto esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense.
La seconda tipologia prevista è costituita di reflui provenienti da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del regolamento regionale e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale.
Tale tabella contiene un elenco di alcuni parametri con i rispettivi v.l.e.; per i restanti parametri non ricompresi in tale tabella, valgono i v.l.e. previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del TUA.
TABELLA B – Caratteristiche* che deve possedere il refluo di cui al Regolamento n. 6, art.3 co. 1 lett. b) per essere considerato assimilato alle a.r.d. |
|||
N. |
PARAMETRI |
UNITA’ DI MISURA |
VALORI LIMITE DI EMISSIONE |
1 |
Portata |
mc/giorno |
≤ 15 |
2 |
pH |
5,5-9,5 |
|
3 |
Temperatura |
C° |
≤ 30° |
4 |
Colore |
Non percettibile con diluizione 1:40 |
|
5 |
Materiali grossolani |
assenti |
|
6 |
Solidi Sospesi Totali |
mg/l |
≤ 450 |
7 |
BOD5 |
mg/l |
≤ 250 |
8 |
COD |
mg/l |
≤ 500 |
9 |
Rapporto COD/BOD5 |
≤ 2,2 |
|
10 |
Fosforo Totale |
mg/l |
≤ 30 |
11 |
Azoto Ammoniacale |
mg/l |
≤ 35 |
12 |
Azoto Nitroso |
mg/l |
≤ 0,6 |
13 |
Azoto Nitrico |
mg/l |
≤ 20 |
14 |
Grassi e olii animali/vegetali |
mg/l |
≤ 30 |
15 |
Tensioattivi |
mg/l |
≤ 15 |
Nel complesso, dunque, per questa seconda tipologia è stabilito che può esserci assimilazione alle A.R.D., solo se sono verificate contemporaneamente le suddette condizioni:
- rispetto di tutti i v.l.e. dei parametri indicati nella tabella B del regolamento;
- rispetto degli ulteriori v.l.e. dei parametri indicati nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del TUA;
- recapito in un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale.
Ai fini autorizzativi per entrambe le tipologie della casistica della lettera b), per lo scarico in rete fognaria, non è richiesta l’autorizzazione, ma è fatto l’obbligo di:
- consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06, e
- presentare richiesta all’Autorità competente di rilascio autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
Ai fini autorizzativi per entrambe le tipologie della casistica della lettera b), per lo scarico in rete fognaria, non è richiesta l’autorizzazione, ma è fatto l’obbligo di:
- consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06, e
- presentare richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura all’Autorità competente di rilascio con una Dichiarazione Inizio Attività (DIA).
La richiesta deve contenere la documentazione necessaria alla completa definizione dell’attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato. L’ autorità competente verifica, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l’esito (accoglimento o rigetto) dell’istanza.
Nel caso in cui un’attività supera i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione (per inciso tali limiti criteri sono stati dettati con il DPR n. 277 del 2011 e corrispondono ai v.l.e. dei parametri elencati nella tabella A del paragrafo 4.2, mentre per i restanti parametri non ricompresi occorre far riferimento a quelli riportati nella colonna 4 della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza), il titolare dell’attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all’Autorità competente; questa trasmette l’accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del Gestore dell’impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell’impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo.
L’eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizza in un rigetto dell’istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il titolare dell’attività o del legale rappresentante, di richiedere l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124 del D. Lgs. n.152/06.
In base a questa opzione di assimilazione (o meglio di esclusione dell’assimilazione), sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera a) e alla lettera b) dell’art. 3 co. 1 del regolamento regionale.
Per queste tipologie di scarico, il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 124, D.lgs. n.152/06.
Se un’attività, in base a questa opzione, presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate alla A.R.D. previste alle lettere a) e b) dell’art. 3 co. 1 del regolamento regionale con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del TUA.
Per queste ultime tre tipologie di scarico (lett. c), d) ed e)), dopo che il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiesto l’autorizzazione allo scarico, resta comunque l’obbligo di rispettare, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna 4 (Scarichi in acque superficiali) dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06.
Napoli, 21 settembre 2020