La radioattività da Radon: la normativa di contrasto.
La radioattività da Radon: la normativa di contrasto.
di Pasquale Falco
La radioattività del radon si misura in Becquerel (Bq),
dove un Becquerel corrisponde alla trasformazione
di un nucleo atomico al secondo. La concentrazione nell’aria
si esprime in Bq/metro cubo, indicando così il numero di
trasformazioni al secondo che avvengono in un metro cubo d’aria.
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), classifica il gas Radon come cancerogeno e lo considera quale principale causa di morte per tumore ai polmoni dopo il fumo di tabacco.
Pertanto, l’esposizione alle radiazioni ionizzanti prodotte dal decadimento del radon va contrastata adeguatamente
Il radon si libera dalle rocce e dal suolo e si accumula negli ambienti chiusi dei piani bassi, seminterrati, interrati.
L’uomo è esposto al rischio radon respirando aria con abbondante presenza di tale gas, ma anche attraverso l’uso di acqua potabile, in cui il gas è disciolto; anche alcuni materiali naturali utilizzati nella costruzione degli edifici contribuiscono al rilascio di radon.
Con la Legge 8 luglio 2019, n. 13 – “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”, la Regione Campania ha previsto una serie di fondamentali adempimenti, con relativi tempi di attuazione, tra i quali si evidenzia:
- Redazione del Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato (PRR), da approvarsi entro due anni dall’entrata in vigore della legge (16.07.21), in coerenza con il Piano Nazionale Radon (PNR) del Ministero della Salute;
- Individuazione, negli ambienti chiusi di determinate tipologie di edifici, dei livelli limite di concentrazione di attività di gas radon;
- Obbligo di effettuare, per le date tipologie di edifici, misure del livello di concentrazione del radon su periodo annuale, di inoltrare gli esiti e, in caso di superamenti, di eseguire il risanamento attraverso uno specifico piano (cfr. Tabella 1)
*L’unità di misura dei livelli limite di concentrazione è il Bq/mc (Bequerel a metro cubo) per i gas e il Bq/l (Bequerel a litro) per i liquidi, laddove con il numero di Bq si indica l’intensità dell’attività del radionuclide e dove 1 Bq equivale ad 1 decadimento radioattivo al secondo.
**La misura può avvenire con strumentazione passiva, composta ed esempio da dosimetri a elettrete, rivelatori a tracce nucleari, ecc., per campionamenti da 3 giorni a 1 anno, i quali registrano i decadimenti che avvengono nel periodo e il cui risultato è la concentrazione media nel periodo, elaborata successivamente sulla base degli esiti di laboratorio. La strumentazione attiva consiste in strumenti più complessi in grado di misurare direttamente l’attività del gas radon.
- Monitoraggio e prevenzione dei rischi da esposizione al radon, derivante dall’utilizzo di acqua potabile;
- Realizzazione di una Banca dati centralizzata contenente le misure di radon, periodicamente aggiornata.
Tale legge, che copriva un lungo vuoto normativo, è stata accolta favorevolmente per la pianificazione e la prevenzione del rischio introdotte; nella platea di destinatari dell’obbligo delle misure negli edifici, molti, nei tempi concessi per le operazioni, avevano già iniziato le relative campagne di misura e tanti altri si apprestavano a farlo.
Proprio mentre i vari adempimenti iniziavano a prendere corpo, la pubblicazione di una legge delega nazionale ha fatto presagire la necessità di una ricalibrazione degli adempimenti e dei contenuti della regolamentazione regionale e ha indirettamente innescato il bisogno di una riflessione regionale.
Infatti con la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee, nell’assolvere al mandato ricevuto, il Governo sarebbe intervenuto sulla problematica della radioprotezione, riordinando l’intera materia con nuovi criteri e dettami.
Per quanto sopra, quindi, la Regione Campania con L.R. n. 26 del 4 dicembre 2019, ha posposto il termine precedentemente fissato per l’approvazione del PRR, Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato.
La riduzione si riferiva agli emanandi “termini previsti dai decreti attuativi della legge delega 117/2019”; inoltre, con una formula relativa alla generalità dei termini dettati dalla L.R. 13/19, ha stabilito che “i termini previsti dalla L.R. 13/2019 sono sostituiti dai termini indicati nei decreti attuativi della legge delega 117/2019”.
Tutto ciò ha provocato, ovviamente, una situazione di stallo per buona parte degli adempimenti previsti dalla L.R. 13/19
L’incertezza si è diffusa tra i destinatari dell’obbligo delle misurazioni, sia sul prosieguo della procedura per quelli che avevano già iniziato le misure, sia, per quelli che non vi avevano ancora provveduto, circa la validità del termine entro cui iniziarle.
Di lì a pochi mesi è stato emanato il D. Lgs n. 101 del 31 luglio 2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a) , della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.
Tale decreto attuativo può essere considerato il Testo Unico in materia di radioprotezione.
Recepisce la Direttiva 2013/59 Euratom, e riordina tutta la materia relativa alla sicurezza in materia di radioprotezione.
Nella tabella 2 si evidenziano i principali contenuti pianificatori del decreto attuativo e la relativa scaletta temporale dettata per gli adempimenti anche per gli organi di governo decentrati.
Tra l’altro, il D. Lgs 101/2020, nelle more della redazione del PNR, ha definito da subito dei livelli di riferimento di concentrazione di attività da radon, così come nella tabella 3.
Per completare l’analisi del quadro normativo vigente ed anticipare lo scenario tecnico che andrà a delinearsi a breve e che dovrà essere recepito a sua volta dalle Regioni, il redigendo Piano nazionale d’azione per il radon, contro i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon, individua:
a) strategie, criteri e modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
b) criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
In conclusione, per quanto concerne la tempistica relativa all’assolvimento degli adempimenti dettati, il D. Lgs 101/2020 ne ha fissato il completamento entro determinate scadenze.
Si cita, una per tutte, l’adozione del PNR da completarsi entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, vale a dire il 26.08.2021.
Ulteriori dettami normativi del decreto, aventi come destinatari gli organi di governo regionali, quale per esempio, l’adeguamento dei propri ordinamenti alle indicazioni del PNR, sono stati correlati temporalmente all’entrata in vigore dello stesso PNR.
Ebbene per portare a termine tali attività di recepimento sono stati concessi ulteriori due anni, determinandone il termine ultimo al massimo entro il 26. 08.2023 e ponendo in essere, di fatto, una fase interlocutoria nei riguardi dei suddetti obblighi regionali di misura del radon.
Nell’immediato, pertanto, è auspicabile un intervento del potere legislativo regionale teso a dipanare le incertezze creatisi nei destinatari degli adempimenti e negli addetti al settore pubblici e privati.
Link utili
- il progetto internazionale radon (Irp)
- indagine su Linee guida, programmi e attività sul radon (2007, pdf 606 kb)
- fact sheet su radon e tumori
- il depliant dell’Irp (2006, pdf 1,4 Mb)
- il radon nell’acqua potabile
- informazioni su radon e salute (2004, pdf 134 kb)
- il progetto del Ccm “Avvio del Piano nazionale radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia (Pnr-Ccm)”.
Raccolta Normativa. Clicca sulla Legge per leggerla o scaricarla (files in PDF)
- Raccomandazione Euratom 143-90 sulle indicazioni per le abitazioni residenziali – Per norma recente si veda Dlgs 101 del 31 Luglio 2020 – Art. 19
- Raccomandazione Euratom 928-2001 sulle indicazioni per le acque destinate a consumo umano – Recepita la Dir. Euratom 51-2013 . Si veda Dlgs 28 del 15 Febbraio 2016
- Decreto Legislativo 230-95 come modificato dal Dlgs 241-2000 con le indicazioni per la misura del Radon nei luoghi di lavoro – Abrogata. Si veda Dlgs 101 del 31 Luglio 2020
- Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei – a cura della Conferenza delle Regioni – 2003 – Abrogata. Si veda All. 2 del Dlgs 101 del 31 Luglio 2020
- Legge Regionale del Lazio sulla protezione da Gas Radon
- Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati S.O. 252 GU 276 del 27-11-2001
- Decreto Presidente della Repubblica 246-93 di recepimento della direttiva 106/89 sulle prescrizioni per i materiali edilizi
- La Delibera del XII Municipio del Comune di Roma sul Radon del 4 febbraio 2010
- Le nuove Linee Guida della Regione Lombardia applicabili a tutti gli edifici di nuova costruzione e agli interventi di rustrutturazione sul patrimonio edilizio esistente 21 Dicembre 2011.
- Direttiva euratom 51/2013 del 22-10-2013 pubblicata il 7-11-2013 che regola le concentrazioni di Radon nell’acqua destinata al consumo umano recepita nel ns. ordinamento dal Dlgs 28 del 15 Febbraio 2016
- Direttiva Euratom 59/2013 del 05-12-2013 pubblicata il 17-01-2014 che detta nuove disposizioni per la salvaguardia della popolazione dalle radiazioni ionizzanti. recepita nel ns. ordinamento dal Dlgs 101 del 31 Luglio 2020 e pubblicata sul S.O. della G.U. 201 del 12 Agosto 2020
- Legge Regionale Puglia n. 30 del 3/11/2016 Pubblicata sul Bollettino Regionale Puglia n. 126 del 04/11/2016 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”. Superata dalla pubblicazione del Dlgs 101 del 31 Luglio 2020
- Legge Regionale Puglia 30 aprile 2019, n. 18 – pubblicata sul Bollettino Regionale Puglia – n. 46 suppl. del 2-5-2019 che all’art. 12 riporta la proroga per l’inizio del rilievi entro 30 gg dalla pubblicazione. Superata dalla pubblicazione del Dlgs 101 del 31 Luglio 2020
- Legge Regionale Campania 8 Luglio 2019 n. 13 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso” Superata dalla pubblicazione del Dlgs 101 del 31 Luglio 2020
Napoli, 18 maggio 2021