La tecnologia del compostaggio
La tecnologia del compostaggio
di Pasquale Falco
Quando le generazioni future giudicheranno coloro
che sono venuti prima di loro sulle questioni
ambientali, potranno arrivare alla conclusione che
questi non sapevano: accertiamoci di non passare
alla storia come la generazione che sapeva,
ma non si è preoccupata.
Mikhail Sergeevich Gorbachev
Il compostaggio è un processo di recupero delle frazioni biodegradabili in linea con i principi di sostenibilità dell’economia circolare e con i criteri gerarchici di gestione dei rifiuti.
I residui organici, se intercettati e trasformati in compost di qualità anziché essere smaltiti in discarica, producono vantaggi economici ed ambientali importanti perché:
- concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio fissati per i rifiuti urbani;
- sostituire o limitano il ricorso ai concimi chimici, con notevoli risparmi di risorse naturali ed economiche;
- contribuiscono nel contempo ad eliminare o limitare il ricorso allo smaltimento in discarica;
- agevolano il raggiungimento degli obiettivi prefissati relativi alle discariche di rifiuti.
Per incentivare il ricorso al recupero dei rifiuti organici, accanto agli impianti di compostaggio “industriali”, già in precedenza regolamentati nella parte quarta del TUA (Testo unico Ambientale, il D. Lgs 152/2006, agli artt. 208 e 214), sono state introdotte negli ultimi anni nuove forme di compostaggio, che si è soliti definire in svariati modi (di prossimità, di località, di comunità, di collettività), generando non poche confusioni.
Per fare chiarezza occorre partire da quelle norme che, modificando il TUA, hanno previsto questi nuovi impianti, o nuove forme di compostaggio, e ne hanno effettuato anche una regolamentazione, più o meno ampia: la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (cosiddetto Collegato ambientale) e il discendente Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (DMATTM) n. 266 del 29 dicembre 2016.
Il Collegato ambientale, con l’art. 37-Trattamento dei rifiuti tramite compostaggio aerobico, introduce una procedura autorizzativa semplificata in deroga a quella prevista al co. 7 art. 214 TUA, per “gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio” (art. 214 co. 7-bis del TUA).
Si semplifica quindi l’iter autorizzativo di impianti con potenzialità limitata, finalizzati a compostare determinati rifiuti biodegradabili esclusivamente nello stesso luogo di produzione.
Essi ricadono all’interno del limite territoriale comunale (o comunali) dove si trovano tali luoghi di produzione, diversamente da quanto avviene con gli impianti “industriali”.
Con l’art. 38, inoltre, viene modificata la precedente definizione di autocompostaggio, che diventa “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del compost prodotto“, aggiungendo quindi alle utenze domestiche anche quelle non domestiche (art. 183 co. 1 lett. e del TUA).
Viene introdotta ex-novo la definizione di compostaggio di comunità, quale “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti“ art. 183 co. 1 lett. qq-bis del TUA).
Si introduce quindi il compostaggio eseguito da una comunità (nessuna attinenza pertanto al concetto amministrativo di Comune, quale Ente locale), come una collettività di soggetti che attivano una certa forma di compostaggio di rifiuti, da essi prodotti, trasformati ed utilizzati.
Infine si preannuncia l’emanazione di un decreto interministeriale recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il detto compostaggio di comunità di rifiuti organici (art 180 co. 1-octies del TUA); come anticipato col Collegato, nel 2016 viene emanato il relativo DM n. 266 del 29 dicembre 2016.
In effetti per inquadrare, ad un primo approccio, queste nuove forme di compostaggio occorre fare riferimento ad alcuni criteri distintivi preliminari:
- il primo è quello topologico, relativo cioè al luogo dove vengono compostati i rifiuti organici, e quindi all’interno, o meno, del Comune (o dei Comuni) dove sono prodotti i rifiuti;
- un secondo è quello numerico, vale a dire se è una o sono più utenze che partecipano all’iniziativa di compostaggio, e quindi iniziativa singola o collettiva;
- un ulteriore criterio riguarda l’utilizzatore del compost prodotto, che può essere l’utente, o meno, che ha prodotto il rifiuto organico di partenza, a prescindere se faccia parte di una iniziativa singola o collettiva;
- da ultimo compare anche il criterio relativo al luogo di utilizzazione del compost prodotto, vale a dire se il compost è utilizzato nello stesso posto di produzione dell’utenza singola o all’interno del Comune, o dei Comuni, come limite territoriale di utilizzo, per l’iniziativa collettiva, oppure addirittura al di fuori di tali “confini”
Di seguito, pertanto, è proposta una classificazione per gli impianti di compostaggio aerobico, che prevede innanzi tutto gli impianti definiti industriali, che per la loro dimensione trattano quantità elevate di rifiuti e ricevono rifiuti anche da località estranee al contesto territoriale in cui sono allocati.
Accanto a questi si collocano degli impianti più piccoli, che possono definirsi di prossimità perchè ubicati nelle prossimità dei luoghi di produzione dei rifiuti organici.
Questi impianti, a loro volta, si differenziano in impianti di collettività, se effettuati da più utenze, o individuali, quando l’utenza, domestica o non domestica, è unica e si concretizza nell’autocompostaggio.
Infine, gli impianti di collettività sono costituiti da impianti di località ai sensi dell’art. 214 co.7 bis del TUA (l’espressione “di località” viene attribuita a tali impianti da una Nota di chiarimenti interpretativi del Ministero dell’Ambiente, MATTM, prot. n. 4223 del 07.03.2019, per differenziarli dagli altri impianti) e di comunità ai sensi del DM 266/2016.
(classificazione delle diverse tipologie di impianti di compostaggio)
Napoli, 27 gennaio 2021